IN POCHE PAROLE …
L’interesse alla corretta apposizione della segnaletica stradale può qualificarsi solo come interesse di mero fatto.
L’interesse rispetto alla corretta apposizione della segnaletica stradale, è un “interesse di mero fatto e non legittima all’impugnazione del silenzio della pubblica amministrazione sulla richiesta di modifica.
Infatti, nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall’attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente.
A margine
Il caso – Un cittadino impugna il silenzio serbato dall’Amministrazione comunale sulla sua richiesta di rimozione di un attraversamento pedonale, a suo dire, non rispettoso delle prescrizioni del codice della strada.
L’attraversamento andrebbe rimosso perché ubicato a meno di 5 mt da un’intersezione stradale e perché non accessibile da parte degli utenti disabili.
La sentenza
Il Tar evidenzia la mancanza di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere da parte del cittadino.
Lo stesso, infatti, non risulta titolare di una situazione soggettiva qualificata, né otterrebbe alcun vantaggio dall’accoglimento del ricorso rispetto a qualsiasi altro consociato (Cons. Stato, sez. V, 29 marzo 2011 n. 1928; Tar Toscana, sez. III, sent. n. 892/2018).
Di contro, il giudice ricorda che, “nel processo amministrativo, l’interesse a ricorrere rappresenta condizione dell’azione e corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall’attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente”.
In altri termini, “sussiste interesse al ricorso:
– se la posizione azionata dal ricorrente lo colloca in una situazione differente dall’aspirazione alla mera ed astratta legittimità dell’azione amministrativa genericamente riferibile a tutti i consociati,
– se sussiste una lesione della sua posizione giuridica,
– se è individuabile un’utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento,
– e se non sussistono elementi tali per affermare che l’azione si traduca in un abuso della tutela giurisdizionale. (Cfr., ex multis, CdS, Sez. III, 2 settembre 2019, n. 6014, e Tar Lazio, Roma, Sez. III, 22 luglio 2019, n. 9746).
Conclusioni
Nel caso di specie mancano le condizioni per l’azione in giudizio.
Nemmeno dalle diffide inoltrate al Comune o dalla documentazione depositata, è possibile desumere alcuna circostanza a cui ricondurre la “personalità” della lesione reclamata.
Ritenendo l’interesse rispetto alla corretta apposizione della segnaletica stradale, un “interesse di mero fatto”, il Tar dichiara il ricorso inammissibile.
Stefania Fabris