L’A.N.AC. ha pubblicato il 12 dicembre scorso la scheda standard che i Responsabili della prevenzione della corruzione sono tenuti a utilizzare per la predisposizione della Relazione annuale prevista dall’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 (“Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attivita’ svolta e la trasmette all’organo di indirizzo politico dell’amministrazione”) e dal Piano Nazionale Anticorruzione, sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali delle diverse amministrazioni.

L’Autorità ricorda altresì che la Relazione, la quale costituisce un atto proprio del Responsabile della prevenzione della corruzione e non richiede l’approvazione o altre forme di intervento degli organi di indirizzo dell’amministrazione di appartenenza, dovrà essere pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale di ogni ente, entro il 31 dicembre 2014, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “altri contenuti – corruzione”. La scheda deve essere pubblicata  nello stesso formato excel scaricato dal sito dell’A.N.AC. . L’eventuale pubblicazione di scansioni o di altri formati equivale ad inadempimento.

Come spiegato nelle Istruzioni fornite dall’Autorità, la scheda è composta da tre fogli excel:

1. Anagrafica – In questo foglio vanno inserite le informazioni relative al Responsabile della prevenzione della corruzione o, laddove questa figura sia assente nell’Ente, all’organo di indirizzo politico.

2. Considerazioni generali – In questo foglio vanno inserite le valutazioni del Responsabile della prevenzione della corruzione rispetto all’effettiva attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e al proprio ruolo all’interno dell’amministrazione.

3. Misure anticorruzione – In questo foglio vanno inserite informazioni sull’adozione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione formulando un giudizio sulla loro efficacia oppure, laddove le misure non siano state attuate, sulle motivazioni della mancata attuazione.

 


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