L’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC. – ha presentato il 2 luglio 2015 alla Camera dei deputati la Relazione annuale sull’attività di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e sull’efficacia delle disposizioni vigenti in materia. Questo adempimento, com’è noto, è previsto dall’art. 1, comma 2, lett. g), della legge 190 del 2012 secondo cui, appunto, l’Autorità deve riferire annualmente al Parlamento.
Il documento di ben 329 pagine è strutturato in tre Parti. La prima tratta della mission istituzionale dell’Autorità, specie dopo le modifiche introdotte dal decreto – legge n. 90 del 2014, e delle sue relazioni istituzionali e internazionali. La Parte II è dedicata al settore dei contratti pubblici, ambito nel quale l’Autorità, dopo la novella del 2014, svolge attività di vigilanza, consultiva e di regolazione. La Parte III , infine, tratta delle attività svolte dall’Autorità in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
Le proposte dell’A.N.AC – Molto interessante il capitolo 13 nel quale l’Autorità formula alcune ipotesi di correzione per superare i limiti dell’attuale normativa, soprattutto per quanto attiene all’ambito soggettivo di applicazione, al perimetro di estensione della responsabilità, ai poteri sanzionatori, e, soprattutto, con riguardo al decreto sulle inconferibilità e incompatibilità dei dirigenti e delle figure assimilate.
L’Autorità auspica, innanzitutto, un intervento legislativo che chiarisca, in modo chiaro ed inequivocabile, l’ambito soggettivo di applicazione di tutta la normativa di prevenzione della corruzione e di trasparenza, includendovi, come interpretato dalla stessa Autorità, anche gli enti privati in controllo pubblico (cfr. sul punto det. n. 8 del 17 giugno 2015).
Ad avviso dell’Autorità, poi, a rispondere della qualità e della vigilanza sull’attuazione delle misure di prevenzione del Piano triennale non può essere il solo Responsabile per la prevenzione della corruzione. La responsabilità dovrebbe essere estesa, tanto nelle amministrazioni in senso stretto quanto nel sistema dei soggetti privati in controllo pubblico, ai componenti degli organi di governo degli enti.
In controtendenza rispetto al disegno di legge delega sulla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (A.C. 3098), che prevede l’abolizione della figura del segretario comunale e la sua confluenza nel ruolo unico dei dirigenti locali, l’Autorità auspica che il legislatore voglia non solo confermare la previsione normativa che vuole individuato nel segretario comunale il responsabile per la prevenzione (art. 1, c. 7, L. 190 del 2012), ma anche rafforzare la posizione di questo funzionario, con una diversa procedura di nomina che ne attenui gli attuali tratti di fiduciarietà.
L’Autorità propone, ancora, che siano resi più efficaci i suoi poteri sanzionatori, sia rendendoli attivabili anche in caso di misure largamente insufficienti, sia estendendo il campo dei soggetti responsabili per mancata o insufficiente adozione delle misure o per mancata vigilanza sulla loro attuazione.
L’Autorità si sofferma a lungo sugli aspetti da modificare del d.lgs. 39/2013. Su questo decreto ritiene opportuni diversi modifiche, fra i quali: estensione del regime delle inconferibilità e incompatibilità nelle aziende sanitarie, oggi limitato alle tre figure apicali delle aziende ospedaliere; la precisazione che l’inconferibilità riguarda anche le posizioni attualmente ricoperte al fine di superare l’obiezione secondo la quale le cause di inconferibilità – in particolare quelle correlate al precedente svolgimento di una carica politica – non opererebbero in costanza di mandato elettivo; adozione di un criterio coerente per la definizione di “amministratore” negli enti pubblici (economici e non) e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, per superare anche alcuni disallineamenti presenti nel testo di alcuni articoli; graduazione dei periodi di inconferibilità in relazione alla rilevanza della carica; necessita di coordinamento delle previsioni del d.lgs. 235/2012 e dall’altro del d.lgs. 39/2013, destinati a disciplinare entrambe le conseguenze di condanne penali non definitive, il primo relativamente al regime della sospensione dalla carica di componenti eletti negli organi di governo e il secondo relativamente al regime della inconferibilità di incarichi amministrativi; inserimento dell’ipotesi del reato tentato come causa di esclusione dal conferimento di tutti gli incarichi amministrativi considerati dal decreto 39; razionalizzazione dei poteri di vigilanza, accertamento, sospensione e sanzione dell’ANAC nell’ambito del d.lgs. 39/2013.
L’Autorità propone, inoltre, diverse modifiche ad alcuni istituti introdotti dalla normativa relativamente ai comportamenti dei funzionari pubblici (pantouflage, whistleblowing e Codice di comportamento).
Suggerisce, infine, alcune correzioni alla normativa sulla trasparenza, di cui auspica che siano superate alcune ambiguità e siano differenziati gli adempimenti di pubblicità.
Giuseppe Panassidi
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