IN POCHE PAROLE… 

Pagina dedicata ai provvedimenti emanati dall’ANAC (ma non solo) in materia di corruzione e trasparenza

provvedimenti anticorruzione fino al 30 settembre 2024

Provvedimenti anticorruzione fino a maggio 2020


Questa pagina è dedicata ai provvedimenti dell’ANAC (e da altre autorità) in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza nella “pubblica amministrazione” [1], in attuazione della L. n. 190 del 2012 e del D.Lgs 14 marzo 2023, n. 33.

La pagina è aggiornata periodicamente, con  collegamenti ipertestuali, ai documenti d’interesse per i responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e, in particolare, per  segretari comunali e provinciali, dirigenti e responsabili dei servizi degli enti locali, ed è arricchita con news e articoli pubblicati nel periodo di riferimento dalla nostra Rivista in questo ambito.


[1] L’ambito soggettivo di applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza riguarda le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma  2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,    165,  e   successive modificazioni,  ivi  comprese  le  autorità  portuali,  nonché   le autorità  amministrative  indipendenti  di  garanzia,  vigilanza   e regolazione.

La medesima disciplina si applica, in quanto compatibile:

  • agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
  • alle società  in   controllo   pubblico   come   definite dallarticolo 2, comma 1, lettera  m),  del  decreto  legislativo  19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate e le loro partecipate;
  • alle associazioni, alle fondazioni  e  agli  enti  di  diritto privato comunque denominati, anche privi di  personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui  attività  sia finanziata in modo maggioritario per almeno due  esercizi  finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche  amministrazioni  e  in cui  la  totalità  dei  titolari  o   dei   componenti   dell’organo d’amministrazione  o  di  indirizzo  sia   designata   da   pubbliche amministrazioni.

Infine, la disciplina si applica, in quanto compatibile e limitatamente ai  dati e ai documenti  inerenti  all’attività  di  pubblico  interesse disciplinata  dal  diritto  nazionale  o  dell’Unione  europea:

  • alle società  in  partecipazione  pubblica,  come  definite  dal decreto legislativo  19 agosto 2016, n. 175;
  • alle associazioni,  alle fondazioni e  agli enti di diritto  privato,  anche  privi  di  personalità  giuridica,  con bilancio superiore a cinquecentomila euro,  che  esercitano  funzioni amministrative, attività di produzione di beni e  servizi  a  favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

 


Stampa articolo