IN POCHE PAROLE…
Pagina dedicata ai provvedimenti emanati dall’ANAC (ma non solo) in materia di corruzione e trasparenza
provvedimenti anticorruzione fino al 30 settembre 2024
Provvedimenti anticorruzione fino a maggio 2020
Questa pagina è dedicata ai provvedimenti dell’ANAC (e da altre autorità) in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza nella “pubblica amministrazione” [1], in attuazione della L. n. 190 del 2012 e del D.Lgs 14 marzo 2023, n. 33.
La pagina è aggiornata periodicamente, con collegamenti ipertestuali, ai documenti d’interesse per i responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e, in particolare, per segretari comunali e provinciali, dirigenti e responsabili dei servizi degli enti locali, ed è arricchita con news e articoli pubblicati nel periodo di riferimento dalla nostra Rivista in questo ambito.
[1] L’ambito soggettivo di applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza riguarda le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
La medesima disciplina si applica, in quanto compatibile:
- agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- alle società in controllo pubblico come definite dall‘articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate e le loro partecipate;
- alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
Infine, la disciplina si applica, in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea:
- alle società in partecipazione pubblica, come definite dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.