IN POCHE PAROLE …

L’annullamento normativo del credito vantato costituisce un fatto di principio, ostativo alla concreta realizzazione della pretesa creditoria, avente quale conseguenza il venir meno del nesso eziologico tra l’inoperosità del concessionario della riscossione e il mancato introito del credito

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, sentenza n. 79 del 13 febbraio 2024, Presidente Oricchio, relatore Pepe

A margine

Il caso – L’azienda affidataria  del servizio di trasporto pubblico di un  Comune chiama in giudizio l’Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER), per l’accertamento dell’inadempimento contrattuale, dovuto al mancato recupero di somme iscritte a ruolo, ai fini della condanna del concessionario al risarcimento del danno patrimoniale e all’immagine.

La sentenza

La sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, in primo luogo, afferma la propria giurisdizione sui giudizi tra Ente impositore e concessionario, e conferma la legittimazione ad agire dell’Azienda di trasporto.

In secondo luogo, fa presente che, ai fini della decisione, assume rilievo l’intervenuto annullamento automatico dei debiti di importo inferiore a 1.000 euro, previsto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018, in vigore dal 24.10.2018, per l’incidenza interruttiva sul nesso causale della responsabilità in contestazione.

Come noto, questa disposizione ha previsto lo stralcio dei debiti fino a  1.000 euro affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010.

In particolare, l’art. 4, del d.l. n. 119/2018 ha stabilito che:

  • sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), alla data di entrata in vigore del decreto, fino ad euro 1.000,00 risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dall’01.01.2000 al 31.12.2010, anche riferiti a cartelle per le quali è già stata presentata dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 3 del medesimo decreto;
  • l’annullamento è effettuato alla data del 31.12.2018;
  • con riferimento ai debiti oggetto di stralcio, le somme versate prima del 24.10.2018 restano definitivamente acquisite, mentre quelle versate a partire da tale data, se vi sono altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, sono imputate alle rate da corrispondersi per gli stessi; in mancanza, sono imputate a debiti scaduti o in scadenza; in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate ai sensi dell’art. 22, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater d.lgs. n. 112/1999;
  • non possono comunque essere oggetto di annullamento automatico, i debiti relativi a:
  1. carichi recanti somme dovute a titolo di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  2. risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014;
  3. imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

I debiti oggetto del giudizio rientrano tra quelli affidati all’agenti della riscossione dal 2000 al 2010 per i quali è stato disposto l’annullamento automatico.

Sull’art. 4 d.l. n. 119/2018, si è peraltro espressa anche la suprema Corte di Cassazione, sottolineando che, ai fini della relativa applicazione, appare sufficiente che si tratti di carichi affidati all’Agente della riscossione entro i termini ivi previsti, perseguendo il legislatore l’obiettivo di rendere più efficiente l’attività esattiva concentrando le risorse a disposizione del concessionario sulle quote più recenti o comunque di importo maggiormente rilevante e limitando alle stesse le ordinarie attività di recupero (Cass., Sez. V, ordinanza n. 15471/2019).

Conclusioni

Nel caso di specie trova applicazione l’annullamento automatico dei debiti di cui all’art. 4 d.l. n. 119/2018, trattandosi di credito di importo inferiore a 1.000 euro.

Tale disposizione, per scelta legislativa, si pone come ostativa alla concreta realizzazione della pretesa creditoria avanzata.

La domanda di risarcimento del danno patrimoniale da mancato introito risulta, quindi, giuridicamente infondata, atteso che per i crediti minori, consegnati dal 2000 al 2010, è intervenuto un annullamento per legge, che ha interrotto il nesso causale tra la condotta dell’Agente della riscossione e la mancata entrata dell’Azienda di TPL.

Dall’infondatezza della pretesa deriva anche l’inammissibilità della domanda risarcitoria per il danno all’immagine, in quanto danno azionabile soltanto nell’alveo della responsabilità erariale.

Stefania Fabris


Stampa articolo