IN POCHE PAROLE …

Alcune novità, da evidenziare in Agenda: estensione dell’obbligo vaccinale agli over 50 e ad altre categorie di lavoratori, dall’8 al 15 giugno; estensione del Green pass a barbieri, estetisti e attività similari e ai colloqui in presenza con i detenuti, nonché per l’accesso agli uffici pubblici, ai servizi postali, bancari e finanziari,  con decorrenze diverse e fino al 31 marzo; super Green pass per accedere ai luoghi di lavoro dal 15 febbraio;  misure differenziate per fronteggiare nelle scuole i casi di contatti stretti con soggetti confermati positivi all’infezione.


I documenti

Il testo del decreto – legge

La tabella aggiornata al 31/12/2021  delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”.

I decreti – legge richiamati dal D.L. 1/2022: D.L.  25  marzo  2020  n.  19; D.L. 16  maggio  2020,  n.  33; D.L. 1°  aprile  2021,  n.  44; D.L.  22  aprile  2021,  n.  52; D.L.  23 luglio  2021,  n.  105;  D.L.  6  agosto  2021,  n.  111; D.L.  21 settembre 2021, n. 127; D.L. 8 ottobre  2021,  n.  139; D.L.  26 novembre 2021, n.  172; D.L. 24 dicembre 2021, n. 221;

D.L. 30 dicembre 2021, n. 229 (in corso di conversione)

Raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19


A margine

Ad appena una settimana di distanza dalla pubblicazione del D.L. 229/2021, troviamo  in Gazzetta ufficiale, n. 4, del 7 gennaio 2022 il primo decreto- legge (c.d. Decreto Omicron) con le misure per fronteggiare l’acuirsi, a causa della variante Omicron,  dell’emergenza epidemiologica, in vigore dall’8 gennaio 2021.

Il nuovo decreto – legge, n. 1, del 7 gennaio 2022, n. 1,  reca misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, con decorrenze diverse che vanno dall’8 gennaio al 15 febbraio, la cui cessazione è prevista in alcuni casi al 31 marzo in altri al 15 giugno.

E’ consigliabile quindi cerchiare nel calendario 2022 alcune importanti date.

Obbligo vaccinale – Il  decreto – legge n. 1 del 2022 contiene due novità in tema di obbligo vaccinale. La prima, prevista dall’art. 1, estende, dall’8 gennaio al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale agli over 50, e ne sanzione la violazione  con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento. In particolare, destinatari dell’obbligo sono coloro che hanno compiuto all’8 gennaio (o compiranno dopo tale data) 50 anni, se, alla data del 1° febbraio p.v., non hanno iniziato con la prima dose o completato con la seconda dose il ciclo vaccinale, oppure che non abbiano effettuato il booster, ossia il richiamo con la terza dose. L’obbligo vale fino al 15 giugno p.v.

E’ prevista la sanzione di 100 euro per i trasgressori. La sanzione è irrogata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che a sua volta deve provvedervi sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero.

Il complesso procedimento sanzionatorio prevede anche: (i) l’attivazione del contradditorio nei confronti dei trasgressori, che a loro volta hanno dieci giorni a disposizione dalla ricezione dell’avviso per comunicare all’Azienda sanitaria locale l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità; (ii) la successiva  comunicazione della ASL all’Agenzia delle entrate – Riscossione dell’esistenza della causa esimente la vaccinazione. Contro il provvedimento di applicazione della sanzione, gli interessati possono presentare opposizione al Giudice di pace.

La seconda novità riguarda l’estensione dell’obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (art. 2).

Tali lavoratori  si aggiungono così a: docenti e personale amministrativo della scuola, dirigenti scolastici, militari, forze di polizia e di soccorso pubblico, sanitari anche delle RAS,  personale amministrativo sanitario, personale delle strutture adibite all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitari, personale in regime di diritto pubblico.

Sono  esclusi  dall’obbligo i lavoratori  in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale (cfr.circolare ministeriale su certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19).

Per completezza occorre ricordare che anche i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché i componenti delle commissioni tributarie possano accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa solo se possiedono ed esibiscono, ove richiesti, la certificazione verde COVID-19.

Green pass – Sarà necessario il Green pass base (Vaccinati/guariti/tamponati), ai sensi dell’art. 3, per l’accesso, dal 20 gennaio, ai servizi alla persona, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, e per i colloqui visivi in presenza con i detenuti all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori; e, dal 1° febbraio, per accedere a  pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari. Le verifiche per l’accesso ai servizi, alle attività e agli uffici  è demandato ai titolari, ai gestori e ai responsabili appositamente individuati dal datore di lavoro del personale per gli uffici giudiziari.

E’ bene ricordare che l’obbligo del Green pass è già in vigore (o lo sarà da domani 10 gennaio) per numerose attività  (bar e ristoranti al chiuso; luoghi dello spettacolo, palestre e piscine al coperto, cerimonie religiose, ecc, ) e servizi (utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o
privato di linea. E’ necessario anche per spostarsi con il mezzo proprio, a meno che non ci si muova per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune.

E’ opportuno, quindi, controllare la Tabella pubblicata sul sito del Governo,  da aggiornare con le nuove attività e servizi interessati.

Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro, a far data dal 15 febbraio 2022.

Scuole –  L’art. 4 introduce misure per la gestione dei casi di  positività  all’infezione  da  SARS-CoV-2  nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie,  i centri provinciali per l’istruzione degli adulti.

Le misure si differenziano per il sistema integrato di educazione e di istruzione (0 – 6 anni), la scuola primaria, e per scuola secondaria di I e II grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).

Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di

centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede: – per l’ attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; x misura sanitaria di auto-sorveglianza.

Per maggiori dettagli si rinvia alla circolare del Ministro per l’istruzione.

Giustizia – Il decreto in esame aggiorna anche il quadro di riferimento nel settore giudiziario. Fra le nuove misure spicca la disposizione secondo cui l’assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.


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