IN POCHE PAROLE…

Al giudice di pace è dovuto  il rimborso  delle spese  di difesa, sostenute  nei giudizi sulla responsabilità, come avviene per i magistrati professionali e, in generale, per i dipendenti pubblici e gli amministratori locali.


Corte costituzionale, sentenza 18 novembre – 9 dicembre 2020, n. 267, Pres. Coraggio – Red. Petitti

Vìola l’art. 3 della Costituzione  l’art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997 nella parte in cui non prevede che il Ministero della giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa per i dipendenti pubblici e i giudici togati.


A margine

La questione relativa al diritto dei giudici onorari a percepire un trattamento economico e giuridico pari a quello spettante ai colleghi “togati” è ancora lontana da una soluzione, nonostante la recente decisione della Corte di giustizia UE e alcune anch’esse recenti sentenze del giudice del lavoro nazionale. Vediamo perché.

La decisione del CGUE – Con la  decisione  della Corte di giustizia Ue del 16 luglio 2020  (causa C‑658/18), è stato riconosciuto che il giudice di pace italiano, nell’ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo. Questa figura, pertanto, può rientrare nella nozione di «lavoratore»  a tempo determinato ai sensi della normativa europea ed avere diritto a ferie retribuite di 30 giorni, salvo giustificate differenze di trattamento con i togati.

Le decisione del giudice del lavoro – Due recenti pronunce del giudice del lavoro, una del Tribunale di Vicenza (sentenza 16 dicembre 2020 n. 343) e l’altra del Tribunale di Napoli (sent. del 26 novembre 2020) si sono spinte oltre e hanno riconosciuto il diritto dei Giudici Onorari di Tribunale (GOT) alla parità di trattamento con i giudici togati che svolgono funzioni giurisdizionali.

La pronuncia della Corte costituzionale – Un arresto nel percorso di  riconoscimento della parità di trattamento  fra onorari e togati arriva però dalla Corte costituzionale con la sentenza annotata. La decisione, infatti, pur riconoscendo il diritto dei giudici di pace al rimborso delle spese di patrocinio, resta ancorata ai precedenti  orientamenti richiamati nella parte motiva della stessa sentenza. Che, com’è noto, hanno valorizzato i tratti distintivi che connotano le funzioni dei componenti delle commissioni tributarie (ordinanza n. 272 del 1999), dei vice pretori onorari (ordinanza n. 479 del 2000) e dei giudici di pace  (sentenza n. 60 del 2006; ordinanza n. 174 del 2012), individuati nella differente modalità di nomina, nel carattere non esclusivo dell’attività giurisdizionale svolta e nel livello di complessità degli affari trattati, per affermare l’eterogeneità dello status del giudice di pace a fondamento della qualifica “onoraria”, ed escludere, di conseguenza,  un’estensione automatica nei loro confronti, tramite evocazione del principio di eguaglianza, della posizione giuridico-economica dei magistrati professionali.

La Corte, per giungere alla decisione di illegittimità della  norma censurata, utilizza un percorso motivazionale che fa perno sulla finalità della disposizione, sull’identità della funzione svolta dai giudici onorari rispetto ai magistrati professionali e sulla  rilevanza costituzionale della funzione, che giustificano l’estensione ai giudici onorari della protezione accordata ai pubblici dipendenti e ai magistrati togati: evitare  che l’attività giurisdizionale nel suo complesso, quale funzione essenziale dell’ordinamento giuridico, con pari intensità per il giudice professionale e per il giudice onorario. “possa subire condizionamenti in ragione delle conseguenze economiche di un procedimento giudiziario, anche laddove esso si concluda senza l’accertamento di responsabilità”.

La norma censurata –  La questione, rimessa alla Corte  dal TAR Lazio (ord. 29 ottobre 2019), riguarda la legittimità costituzionale dell’art. 18,  comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67  disposizione che, secondo il Giudice  remittente, violerebbe alcuni parametri costituzionali (Cost. artt. 3, 97, 104, primo comma, 107 e 108, secondo comma), in quanto “nel prescrivere che le amministrazioni statali rimborsino ai propri dipendenti … le spese legali relative ai giudizi per responsabilità civile, penale e  amministrativa promossi nei loro confronti in conseguenza di fatti e atti connessi con l’espletamento del servizio o con
l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, non prevede che tale rimborso «spetti anche ai funzionari onorari chiamati a svolgere  funzioni sostitutive o integrative, e comunque equivalenti, a quelle svolte da funzionari di ruolo», o, quantomeno, ai magistrati onorari ...”.

La sentenza – Con la decisione annotata, il Giudice delle leggi ha riconosciuto fondata la questione sollevata e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma censurata limitatamente al punto oggetto della remissione, per violazione dell’art. 3 della Costituzione. Ma ha confermato l’eterogeneità dello status del giudice di pace, posto a fondamento della qualifica onoraria, che giustifica l’esclusione dell’automatica estensione a tale giudice dello status, economico e giuridico, dei magistrati professionali, ed ha costruito la motivazione  su ragioni estranee alla problematica della parità di trattamento, che resta ancora tutta da esplorare.

Chiara la motivazione della Corte: “Attesa l’identità della funzione del giudicare [del giudice di pace con quella del giudice togato], e la sua primaria importanza nel quadro costituzionale, è irragionevole che il rimborso delle spese di patrocinio sia dalla legge riconosciuto al solo giudice “togato” e non anche al giudice di pace, mentre per entrambi ricorre, con eguale pregnanza, l’esigenza di garantire un’attività serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici connessi ad eventuali e pur infondate azioni di responsabilità”.

Giuseppe Panassidiavvocato in Verona

 

 


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