Sussiste in capo ad un utente del gestore di telefonia che ha subito disservizio un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione dei documenti inerenti alla modalità di svolgimento del servizio di assistenza praticato dal gestore ai propri clienti, con particolare riferimento alla possibilità di poter segnalare un guasto e poter interloquire con un operatore, essendo tale istanza correlata alla coltivazione di reclami/azioni a tutela dei diritti soggettivi derivanti dal rapporto contrattuale.  

Tar Catanzaro, sez. I, sentenza 14 marzo 2019, n. 532, Presidente Salamone, Estensore Goggiamani

A margine

Il fatto – Al fine di intentare un’azione risarcitoria, un utente di servizio telefonico mobile chiede al gestore l’accesso e l’estrazione di copia di tutti gli atti e documenti afferenti un’interruzione del servizio di telefonia in un determinato giorno, sul funzionamento del servizio di assistenza in tale data e sulle modalità di svolgimento del servizio di assistenza, con particolare riferimento alla possibilità di poter segnalare un guasto e di poter interloquire con un operatore.

In seguito al silenzio del gestore, l’utente ricorre al Tar.

Il gestore, costituito in giudizio, chiede il rigetto del gravame affermando che l’istanza cela un controllo generalizzato del suo operato nonché il difetto dei presupposti di cui all’art. 22 ss. L. n. 241/1990 in quanto, esso stesso, non rientrante nel novero delle pubbliche amministrazioni, eccezion fatta per l’attività di servizio universale non riscontrabile nella specie.

La sentenza – Il giudice ritiene che sussiste un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione di documenti in capo al ricorrente, utente del gestore che ha subito un disservizio, correlata alla coltivazione di reclami/azioni a tutela dei diritti soggettivi derivanti dal rapporto contrattuale. Pertanto, l’istanza non cela alcun controllo generalizzato precluso dall’art. 24 L. proc.

Il Tar ricorda anche che, al fine della selezione dei soggetti tenuti all’accesso, è necessario richiamare l’art. 22, comma 1, lett. e), l. 7 agosto 1990, n. 241, che definisce pubblica amministrazione tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario e l’art. 23 che prevede che “Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi”.

Per i gestori di pubblico servizio molte sono le controversie sull’accessibilità ad atti concernenti aspetti organizzativi ed imprenditoriali (Cons. St., Ad. Plen., n. 5 del 1999). Tuttavia, per i soggetti privati, grazie alla specificazione chiarificatrice della novella del 2005, l’obbligo dell’accesso sussiste limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Nel caso di specie, il Tar parte dal rilievo che la telefonia, nel vigente ordinamento è attività in concorrenza regolamentata nel cui alveo è individuato un segmento di servizio universale (v. artt. 53 ss., d.lgs. n. 259 del 2003, codice comunicazione elettroniche) costituito da servizio di telefonia vocale fissa, il servizio fax, accesso ad internet sulla rete fissa, gestione delle cabine telefoniche, chiamate gratuite ai numeri di emergenza, soluzioni specifiche per i disabili.

Ad avviso del Collegio solo per le attività sussumibili nel servizio universale può riscontrarsi il concetto di attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario del gestore di telefonia di cui all’art. 22 lett. e) e gestione di pubblico servizio di cui all’art. 23 l. proc., per le quali vi è obbligo della società resistente a consentire l’accesso in base alla l. n. 241/1990.

Al contrario, la telefonia mobile per la quale il ricorrente lamenta il disservizio non rientra nell’alveo di attività di pubblico interesse né nel suo nucleo di servizio universale, pertanto la tutela degli artt. 22 ss. l. proc. non può essere riconosciuta.

Il ricorso è quindi rigettato.

Simonetta Fabris


Stampa articolo