Con la ormai consueta formula “salvo intese”, il Governo ha approvato venerdì 7 agosto il nuovo decreto legge Agosto, che  ha stanziato ulteriori 25 miliardi di euro, da utilizzare per proseguire e rafforzare l’azione di ripresa dalle conseguenze negative dell’epidemia da COVID-19 e sostenere lavoratori, famiglie e imprese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate del Paese (Comunicato Stampa del Governo)

Il decreto, fra l’altro, stanzia nuove risorse per regioni e enti locali per l’esercizio delle funzioni, per compensare le minori entrate  e per gli investimenti.

Funzioni -In particolare, è stato incrementato di per il 2020:

– 1,67 miliardi il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali  ( risorse complessive del fondo enti locali ammontano  5,17 miliardi, di cui 4,22 miliardi per i comuni);

– di 2,8 miliardi il fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome (risorse complessive del fondo per le Regioni 4,3 miliardi, di cui 2,6 miliardi per le Autonomie speciali e 1,7 per le Regioni a statuto ordinario).

Minori entrate – Ulteriori risorse sono state destinate al ristoro delle minori entrate dell’imposta di soggiorno, della TOSAP/COSAP e dell’IMU,  al sostegno del trasporto pubblico locale (400 mln), al sostegno degli enti locali in deficit  strutturale e al contenzioso regionale; alla sospensione del pagamento delle quote capitale 2020 dei mutui MEF delle Autonomie speciali.

Investimenti. Nelle casse di comuni, province e città metropolitane arrivano nuove risorse per gli investimenti, anche per le scuole. In particolare:
– per i comuni è previsto il raddoppio nel 2021 dei contributi assegnati per piccole opere e il rafforzamento delle misure per contributi per messa in sicurezza edifici e territorio;
– a favore degli enti locali è previsto l’incremento delle risorse destinate al finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva;
– per le province e le città metropolitane sono state previste risorse per la messa in sicurezza delle scuole (215 M per il 2021; 625 M per il 2022; 525 M per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025; 225 M per ciascuno degli anni dal 2029 al 2029), nonché pper ponti e viadotti

Equilibri di bilancio. Differito al 30 novembre il termine per l’adozione della deliberazione sugli equilibri di bilancio (art. 193  TUEL).

Bozza provvisoria del decreto legge


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