Il TAR Lazio ha ritenuto non infondati i rilievi sulla legittimità degli obblighi di pubblicazione dei redditi dei dirigenti pubblici, e ha rimesso la questione alla Corte costituzionale, chiamata a decidere sulla conformità delle relative disposizioni del decreto legislativo n. 33 del 2013 ai principi costituzionali.
TAR Lazio, sez. prima quater, ordinanza 19 settembre 2017, n. 00564/2017,Pres. Salvatore Mezzacapo, Est. Anna Bottiglieri
A margine
La questione riguarda l’obbligo di pubblicazione della situazione reddituale e patrimoniale dei dirigenti di cui alle lettere c) e f) dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 33/2013, dopo le modifiche introdotte con il correttivo del 2016, sollevata con ricorso di alcuni dirigenti dell’Ufficio del Garante della privacy.
Nella corposa ordinanza di rinvio, il Giudice amministrativo ritiene infatti che la divulgazione di questi dati si presti a diversi rilievi. Non convince, nello specifico, l’integrale equiparazione dei dirigenti pubblici ai titolari di incarichi politici, originari destinatari della prescrizione di cui all’art. 14, comma 1, d.lgs. 33/2013, e l’assenza di qualsiasi differenziazione tra le figure dirigenziali, stante « l’enorme diversità tra le condizioni giuridiche facenti capo, nel vigente ordinamento nazionale, da un lato, ai titolari di incarichi politici e, dall’altro, ai titolari di incarichi dirigenziali, condizioni che, all’evidenza, non sono equiparabili fra loro»
Per il Collegio, inoltre, la diffusione di specifici dati online reddituali e patrimoniali relativi ai dirigenti, ai coniugi e ai parenti entro il secondo grado, ove essi acconsentano, sembra violare i principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza di matrice comunitaria, per la cui tutela sarebbe necessario, invece, sostituire i dati con una «ragionata elaborazione, atta a scongiurare la diffusione di dati sensibili o di dati, per un verso, superflui ai fini perseguiti dalla norma, per altro verso, suscettibili di interpretazioni distorte».
La parola passa alla Consulta. Nel frattempo , l’ANAC consiglia di sospendere la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti per evitare danni irreparabili e di limitarsi a pubblicare gli emolumenti complessivi corrisposti.