IN POCHE PAROLE…
Taglio del tetto di spesa per nuove assunzioni nelle regioni e enti locali, fissazione del tetto degli aumenti per i rinnovi contrattuali, aumenti per la contrattazione decentrata integrativa , trattenimento in servizio fino a 70 anni, e altre novità per i dipendenti pubblici nel disegno di legge di bilancio 2025, trasmesso al Parlamento lo scorso 23 ottobre.
Il taglio delle assunzioni per il 2025; la fissazione del tetto degli aumenti per i rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici per il triennio 2025/2027, così da consentire l’avvio delle trattative; la previsione di aumenti per la contrattazione decentrata integrativa per il triennio 2022/2024, così da consentire la conclusione delle trattative; la possibilità di aumento dei fondi per la contrattazione decentrata negli enti che non utilizzano tutte le capacità assunzionali; la possibilità di trattenimento in servizio dei dipendenti fino a 70 anni di età e l’aumento in via permanente dei compensi per i primi 3 mesi di assenza per congedi parentali: sono queste le principali novità in materia di personale dipendente delle PA contenute nella proposta di legge di bilancio 2025, il cui esame è avviato nel corso della settimana da parte della Camera dei Deputati.
Le assunzioni
Nell’anno 2025 le assunzioni delle regioni, degli enti locali con più di 20 dipendenti in servizio a tempo indeterminato e delle camere di commercio sono tagliate al 75% dei risparmi dei cessati dell’anno precedente, quindi dell’anno 2024. La stessa norma si applica a tutte le PA, comprese quelle statali. Per espressa previsione contenuta nel testo della proposta non vengono modificate le regole dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 sulla determinazione in via ordinaria delle capacità assunzionali delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane: siamo quindi in presenza di una deroga che si applica solamente per l’anno 2025. Dal testo non risulta chiaro se il taglio debba estendersi anche alle procedure assunzionali finanziate sulla base delle disposizioni in vigore nell’anno 2024 e che saranno in corso di svolgimento alla fine del 2024. Sulla base del testo della proposta non sono previste deroghe per specifiche tipologie di assunzioni.
La norma consente in via permanente agli enti che non utilizzano tutte le proprie capacità assunzionali di aumentare il fondo per la contrattazione decentrata fino al 10% di quello dell’anno 2016.
Gli aumenti contrattuali
Abbiamo tre disposizioni, che riguardano: i finanziamenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2025/2027, la previsione di incrementi per la contrattazione decentrata 2025 e, come prima evidenziato, la possibilità di aumenti per la contrattazione decentrata a partire dal 2025 nel caso di mancata integrale utilizzazione delle capacità assunzionali.
Viene fissato il tetto per gli aumenti contrattuali del triennio 2025/2027. Essi sono così fissati: 1,8% per il 2025, 3,6% per il 2026 e 5,4% a partire dal 2027, per cui le amministrazioni sono impegnate a prevedere nei propri bilanci preventivi aumenti in questa misura della propria spesa per il personale. Essi, come tutti gli aumenti previsti per la contrattazione collettiva, sono comprensivi degli oneri riflessi e dell’Irap. Questa disposizione stabilisce inoltre la misura della indennità di vacanza contrattuale da corrispondere nelle more della stipula di tali contratti, misura che è la stessa per tutte le amministrazioni: lo 0,6% del trattamento economico in godimento dallo 1 aprile al 30 giugno 2025 e l’1% a decorrere dal mese di luglio.
La seconda previsione è costituita dall’aumento a partire dallo 1 gennaio 2025 dello 0,22% del monte salari 2021 per il finanziamento della contrattazione collettiva decentrata integrativa, aumenti che vanno ovviamente in deroga al tetto di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, cioè al tetto del salario accessorio del 2016. Di conseguenza, il costo delle risorse per i rinnovi contrattuali del triennio 2022/2024 aumenta al 6%, visto che queste somme si aggiungono agli incrementi già previsti dalla legge di bilancio 2024 nella misura del 5,78% del monte salari 2021.
Tutte le PA che non utilizzano per intero le proprie capacità assunzionali possono incrementare i propri fondi per la contrattazione decentrata fino al 10% di quelli dell’anno 2016.
Il trattamento pensionistico
Viene previsto che i dipendenti che maturano entro il 2025 i requisiti minimi per il collocamento in pensione anticipata possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico, con venire meno del relativo obbligo da parte del datore di lavoro. La quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare agli enti previdenziali dovrà essere corrisposta interamente al lavoratore e sia esente ai fini fiscali.
Viene abrogato l’articolo 72, comma 11, del d.l. n. 112/2008 che consente alle PA di risolvere unilateralmente il contratto di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti, con un preavviso di 6 mesi, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva che consente l’accesso al pensionamento.
Si consente alle PA di trattenere in servizio fino a 70 anni i dipendenti ed i dirigenti per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per consentire il “passaggio di competenze” nel modo più proficuo per le PA.
I congedi parentali
Viene disposto in misura permanente l’aumento allo 80% della indennità per i dipendenti che utilizzano il congedo parentale per i primi 3 mesi nell’arco dei primi 6 anni di vita del figlio. Occorre aggiungere che, sulla base delle disposizioni dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro, questo compenso è fissato per i dipendenti del comparto delle funzioni locali nel 100% del trattamento economico in godimento per il primo mese.
dott. Arturo Bianco