IN POCHE PAROLE …
La regola dello scorrimento della graduatoria presuppone che vi sia identità dei posti messi a concorso tra le procedure indette dall’Amministrazione
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 5971 del 5 luglio 2024 – Presidente Marra, relatore Greco
A margine
Il caso – Alcuni candidati, risultati idonei non vincitori ad un concorso pubblico, impugnano davanti il Tar la nuova procedura concorsuale indetta dall’Amministrazione in pendenza della precedente graduatoria ancora valida.
A loro avviso, le posizioni bandite nel 2019 (per il profilo di collaboratore amministrativo-settore legale) sarebbero analoghe a quelle del nuovo concorso del 2022 (per il profilo professionale di collaboratore amministrativo-area giuridico amministrativa); pertanto, l’Amministrazione avrebbe dovuto operare lo scorrimento della precedente graduatoria anziché procedere con una nuova procedura concorsuale.
In primo grado, il Tar dichiara il ricorso improcedibile.
La sentenza
I giudici di Palazzo Spada osservano che, per risolvere la controversia, occorre appurare se sussiste o meno, la possibilità, per l’Amministrazione, di effettuare lo scorrimento della graduatoria anche in presenza di diversità ontologica tra il profilo professionale per il quale i candidati avevano concorso, risultando idonei non vincitori, e quello oggetto della procedura in contestazione.
Sulla questione si è già espressa la giurisprudenza amministrativa chiarendo che: “la regola dello scorrimento della graduatoria presuppone che vi sia identità dei posti messi a concorso tra la prima e la seconda procedura” (sez. VI, sent. 9 aprile 2015, n. 1796).
In altri termini, per stabilire se possa essere indetta una nuova procedura, va valutato il contenuto specifico del profilo professionale per il quale viene indetto il concorso e le mansioni per le quali occorre procedere alla copertura del posto.
Conclusioni
Nel caso di specie i posti messi a concorso non risultano equivalenti con quelli della graduatoria in cui figurano i ricorrenti.
L’Amministrazione non era pertanto tenuta ad effettuare alcun previo scorrimento della precedente graduatoria concorsuale.
Se così non fosse, l’obbligo di utilizzare le graduatorie vigenti verrebbe dilatato a una pluralità di fattispecie eterogenee e anche controvertibili, in contrasto con la voluntas legis che configura lo scorrimento come deroga rispetto al dovere di indire una nuova selezione.
Stante l’infondatezza nel merito della pretesa azionata, il Consiglio di Stato respinge quindi l’appello e conferma la sentenza di primo grado.
Stefania Fabris