IN POCHE PAROLE…

Non può essere escluso dalla selezione  il concorrente che usa la PEC di una propria società, anziché quella personale con cognome e nome.


Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, sentenza 13 febbraio 2023, n. 206, Pres. Iannini, Est. Bucca

Se il bando non prevede l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata personale dalla quale si evincano chiaramente il nome ed il cognome del partecipante, il concorrente che ricorre alla pec di una società di sua proprietà non può essere escluso dalla procedura comparativa.

Anche nell’ottica del più ampio favor partecipationis, l‘esclusione  per l’indicazione di un indirizzo pec non conforme ai dettami del bando rappresenta  una sanzione sproporzionata 

L’unica sanzione proporzionata per l’indicazione di un indirizzo pec non conforme ai dettami del bando risulta essere, quindi, soltanto l’esonero da responsabilità dell’Amministrazione per l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente dall’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente.

A margine

Il caso –  Un candidato viene escluso da una procedura comparativa per progressioni verticali per la copertura di n. 8 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile, cat. D, attivata ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e della L. n. 113/2021 per aver presentato la domanda tramite un indirizzo pec riconducibile ad una società a responsabilità limitata, in contrasto con quanto prescritto dal bando.

Il concorrente impugna dunque gli atti della procedura affermando che:

– il bando non stabilirebbe l’esclusione del partecipante per avere inoltrato la domanda di partecipazione da un indirizzo pec al medesimo non riconducibile, prevedendo la suddetta esclusione solo ed esclusivamente per le domande presentate in formati digitali differenti e con mezzi diversi (fax, telegramma e posta elettronica non certificata) da quelli previsti;

– l’indirizzo pec utilizzato sarebbe di esclusiva titolarità del ricorrente;

– il principio del favor partetipationis vieterebbe l’introduzione in via estensiva di nuove clausole di esclusione dal concorso.

La sentenza

Il Tar accoglie il ricorso richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’esclusione di un concorrente dalla procedura concorsuale, in ragione dell’avvenuta indicazione da parte dello stesso di un indirizzo pec non conforme alle previsioni del bando, costituisce “sanzione sproporzionata ed ultronea”, anche in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Tale norma, recante il Regolamento contenente le norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, prevede che “l’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore”.

Nel caso di specie, invece, il Gestore di Posta Certifica ed Autorità di Certificazione, ha attestato che la casella di posta elettronica certificata indicata è stata attivata dal concorrente, che ne risulta essere il titolare.

Inoltre il bando prevede esclusivamente che:

– “la domanda deve essere inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato rilasciato da un gestore di PEC iscritto nell’apposito elenco tenuto”;

– “non saranno prese in considerazione le domande spedite a mezzo fax, telegramma o posta elettronica non certificata o comunque attraverso modalità differenti da quelle sopra esplicitate e previste nel presente bando”.

Non è, quindi, richiesto, a pena di esclusione, l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata personale, dalla quale si evincano chiaramente il nome ed il cognome del partecipante.

In ogni caso, atteso che il citato art. 4, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 già prevede la sanzione conseguente alla mancata indicazione di un indirizzo idoneo da parte del candidato che voglia partecipare ad un pubblico concorso, il Collegio ritiene che, anche nell’ottica del più ampio favor partecipationis, la previsione del bando di concorso contestata debba essere armonizzata con la norma citata.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’esclusione del ricorrente dalla procedura e obbligo per l’Amministrazione di procedere a nuova formulazione della graduatoria, previa valutazione della domanda del ricorrente.

La sanzione prevista dall’art. 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 proporzionata per l’indicazione di un indirizzo pec non conforme ai dettami del bando risulta essere, quindi, soltanto l’esonero da responsabilità dell’Amministrazione per l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente dall’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente (cfr. T.A.R. Campania sez. II – Napoli, 16 giugno 2020, n. 2463).


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