IN POCHE PAROLE …

Nell’ambito di una procedura concorsuale, l’amministrazione non può adottare scelte arbitrarie o illogiche nell’individuare i requisiti di partecipazione e/o i titoli valutabili, non potendo ad esempio valutare in modo sostanzialmente equivalente i diversi titoli di studio, malgrado il loro differente peso.

Tar Lazio, Roma, sez. I, sentenza n. 22593 del 14 dicembre 2024 – Pres. Petrucciani, Rel. Tropiano


Il caso

Un dipendente partecipa ad una procedura di progressione tra aree riservata al personale interno indicando, allo scopo, una serie di titoli valutabili.

All’esito della valutazione, gli viene riconosciuto un numero di punti che lo colloca in una posizione non utile al conseguimento del posto messo a concorso.

Impugna pertanto la graduatoria finale, nonché gli atti presupposti connessi, tra cui il bando di concorso: a suo avviso, i punteggi riconosciuti ai titoli di studio non sarebbero idonei a valorizzare i candidati in possesso della laurea quadriennale (cd. vecchio ordinamento), rispetto ai candidati in possesso del solo diploma di scuola secondaria di secondo grado, o della laurea triennale.

Nello specifico, sarebbe irragionevole attribuire 11 punti al diploma di scuola media superiore e 12 punti alla laurea triennale, a fronte di eguale punteggio, di punti 12, per la laurea quinquennale.

Un tale “appiattimento” delle valutazioni, incoerente con la differente pregnanza dei titoli, condurrebbe infatti ad esiti aberranti.

Il bando va pertanto annullato e/o modificato, con la previsione di un meccanismo che valorizzi meglio i diversi e differenti percorsi di studio, in ragione della loro maggiore o minore significatività.

La sentenza

Il Tar ricorda che l’amministrazione gode di un’ampia discrezionalità nell’individuare sia i requisiti di partecipazione, sia i titoli valutabili, nell’ambito di una procedura concorsuale, purché detta scelta sia finalizzata alla migliore cura dell’interesse pubblico, e non palesemente arbitraria o illogica.

Nel caso di specie, appare evidente un non consentito appiattimento dei titoli di studio, valutati in modo sostanzialmente equivalente, nonostante il loro differente peso.

Ed appare irragionevole anche il criterio che valorizza oltre modo il diploma di scuola secondaria a detrimento dei titoli superiori.

L’illogica distribuzione dei punteggi ha alterato la loro assegnazione, tant’è che i vincitori della procedura, esibendo il solo diploma di scuola media superiore, hanno ottenuto un punteggio pari al ricorrente, in possesso della laurea magistrale.

Peraltro, l’assimilazione ingiustificata dei titoli (quanto a punteggio ottenibile) non risulta essere stata integrata o compensata dalla valutazione di altre esperienze significative, quali quelle incentrate sull’esercizio risalente delle funzioni nell’area di provenienza.

Conclusioni

Ritenuta irragionevole la sostanziale equiparazione dei diversi titoli di studio, occorrendo premiare con un punteggio più alto la laurea quinquennale, il Tar dichiara il bando illegittimo nella parte di interesse del ricorrente e limitatamente alla sua posizione.

dottoressa Stefania Fabris,  AQ ente locale


Stampa articolo