IN POCHE PAROLE…

Per gli enti locali le graduatorie concorsuali sono efficaci per uue anni


Corte dei conti, sez. di controllo per la Campania, parere 16-2023-PAR, 16 febbraio 2023, Pres. Gagliardi, Est. Scatola

Ai sensi dall’art. 88 del TUEL all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel TUEL.

Ciò anche al fine di assicurare il coordinamento complessivo del sistema ed evitare che le norme del d. lgs. n. 165/2001 possano essere considerate di carattere generale e quelle del TUEL di carattere speciale.

Anche per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di due anni come prevede l’art. 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non per il termine triennale previsto dall’art. 91, comma 4, del TUEL.


A margine

Il casoUn Comune chiede alla Corte dei conti “se debba considerarsi consolidata l’interpretazione della Sezione di controllo della Corte dei conti Sardegna, di cui alla deliberazione n. 85/2020/PAR, in forza della quale per i comuni trova applicazione l’art. 91 del TUEL, quale norma a carattere generale non derogabile dalla norma, di carattere speciale, di cui al richiamato art. 35 del TUPI”.

La richiamata norma di cui all’art. 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come novellata ad opera dell’art. 1, comma 149, della L. n. 160/2020 (legge di bilancio 2020), prevede che “le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali”, mentre l’art. 91, comma 4, del TUEL dispone che “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione”.

Il parere

Appurata l’inammissibilità oggettiva della richiesta di parere non attinente alla materia della contabilità pubblica, la Corte si pronuncia al solo fine di evitare che possa considerarsi consolidata l’interpretazione della Sezione regionale di controllo per la Sardegna di cui alla deliberazione n. 85/2020/PAR.

Il Collegio precisa quindi che tale orientamento non appare condivisibile in quanto non tiene conto della disposizione dettata dall’art. 88 del TUEL (recante “Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali”), a mente del quale “all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali (…) si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico”.

Tale norma è stata introdotta dal legislatore proprio per assicurare il coordinamento tra le norme generali e le norme del TUEL, anche per evitare di ingenerare l’equivoco che le norme del d. lgs. n. 165/2001 potessero essere considerate di carattere generale e quelle del TUEL di carattere speciale.

La norma sulla durata biennale delle graduatorie trova applicazione, pertanto, anche nei confronti degli enti locali.

La posizione opposta– Ad avviso di precedente statuizione della Corte dei conti per la Sardegna di cui alla deliberazione n. 85/2020/PAR, il nuovo termine di validità delle graduatorie non riguarda gli Enti locali in quanto la legge di bilancio per l’anno 2020 è intervenuta a modificare l’art. 35, comma 5-ter, del TUPI senza intaccare la disciplina posta dall’art. 91 del TUEL a mente del quale “Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione…”. [Sulla sentenza si veda “Graduatorie concorsuali ee.ll. valide ed efficaci per un termine di tre anni “pubblicato su questa rivista in data 31.08.2020].

 


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