Corte di Cassazione civile, sezione quarta lavoro, sentenza n. 9728 del 18 aprile 2017Presidente Napoletano, relatore Boghetich

A margine

La Corte di Cassazione giudica della mancata conferma di un incarico di posizione organizzativa a seguito del rinnovo dell’amministrazione comunale.

La Corte osserva che i principi già enunciati con riferimento alla categoria dei dirigenti vanno affermati anche con riguardo alle posizioni organizzative.

In particolare, relativamente agli incarichi dirigenziali, il giudice delle leggi, nel dichiarare lillegittimità costituzionale della L. n. 145 del 2002 (art. 3, co. 7), che disponeva la cessazione degli incarichi di funzione dirigenziale generale decorsi 60 giorni dall’entrata in vigore della medesima legge, ha affermato che il principio di continuità dell’azione amministrativa è strettamente correlato a quello del buon andamento dell’azione stessa.

Si tratta, in buona sostanza, di un criterio che comporta per i dirigenti, una valutazione fondata sui risultati da perseguire, nel rispetto degli indirizzi posti dal vertice politico (sentenza n. 103/2007).

Infatti, la previsione di un’anticipata cessazione ex lege dell’incarico dirigenziale deresponsabilizza il dirigente dall’assunzione dei risultati amministrativi e rende arbitraria l’adozione di poteri di rimozione causalmente giustificabili soltanto nell’ottica della rispondenza ad un pubblico superiore interesse e non alla circostanza del mutamento dell’organo investito del potere di nomina.

La revoca delle funzioni legittimamente conferite ai dirigenti può, dunque, essere conseguenza soltanto di una accertata responsabilità dirigenziale, in presenza di determinati presupposti e all’esito di un procedimento di garanzia puntualmente disciplinato.

A questo si aggiunga che la successiva giurisprudenza costituzionale ha ribadito che i meccanismi di decadenza automatica, ove riferiti a titolari di uffici per la cui scelta l’ordinamento non attribuisce rilievo al criterio della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del nominante, si pongono in contrasto con l’art. 97 Cost., in quanto pregiudicano la continuità dell’azione amministrativa, introducono in quest’ultima un elemento di parzialità, sottraggono al soggetto dichiarato decaduto dall’incarico le garanzie del giusto procedimento e svincolano la rimozione del dirigente dall’accertamento oggettivo dei risultati conseguiti (sentenze n. 34 del 2010, n. 351 e n. 161 del 2008, n. 104 e n. 103 del 2007).

Per i titolari di posizioni organizzative valgono, pertanto, le medesime considerazioni avendo riguardo:

a) all’art. 15 del c.c.n.l. comparto Enti locali 2002-2005, norma che, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, individua nei Responsabili delle strutture apicali i titolari delle posizioni organizzative e

b) all’art. 9, comma 3, dello stesso c.c.n.l. del 31 marzo 1999, secondo cui gli incarichi di posizioni organizzative possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.

Dunque, anche la revoca di questi incarichi che, di norma, hanno durata non superiore a cinque anni, va ricollegata alle disposizioni contrattuali di settore;

la stessa potrà quindi aver luogo solamente alla presenza di determinati presupposti correlati alla modifica della struttura organizzativa dell’ente ovvero ad una valutazione negativa del risultato raggiunto, e non a seguito del mero rinnovo delle cariche politiche.

Questa impostazione, del resto, è rispettosa del principio di continuità dell’azione amministrativa ed impedisce l’intervento di profili di arbitrarietà nell’adozione dei poteri di rimozione degli incarichi, poteri causalmente giustificabili soltanto nell’ottica del buon andamento dell’azione amministrativa e non certo ricollegabili alla circostanza del mutamento dell’organo investito del potere di nomina.

Da qui l’enunciazione del seguente principio di diritto al quale dovrà attenersi il giudice di rinvio: la revoca degli incarichi di posizioni organizzative nell’ambito degli enti locali può essere disposta sulla base degli specifici presupposti indicati dall’art. 9, comma 3, del c.c.n.l. 31.3.1999 ed è illegittima se comunicata in considerazione del mero mutamento dell’organo investito del potere di nomina”.

Stefania Fabris


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