IN POCHE PAROLE …

In sede di impugnazione degli esiti di un concorso pubblico, incombe sul ricorrente dimostrare come un’errata e illegittima composizione della Commissione avrebbe inficiato il giudizio sulle prove o l’esito complessivo della procedura

Tar Lazio, Roma, Sez. V, sentenza 15918 del 22 agosto 2024 – Presidente Spagnoletti, relatore Arata

A margine

Il caso – Un candidato impugna la graduatoria finale di un concorso per aver conseguito un’insufficienza all’esito della prova orale.

Contesta, in particolare, la presunta Illegittima composizione della commissione esaminatrice per via della nomina di un commissario supplente diverso da quelli indicati nel decreto di designazione iniziale.

La sentenza

Il Tar osserva che:

  • l’Amministrazione interessata ha chiarito che il componente supplente è stato formalmente e correttamente nominato, per far fronte all’impossibilità dei componenti supplenti già individuati di sostituire un membro costretto a rientrare presso la sede di servizio per sopravvenute e inderogabili esigenze di servizio;
  • il commissario designato ha, al momento della nomina, reso idonea dichiarazione in ordine all’insussistenza di eventuali motivi di incompatibilità;
  • la possibilità di ricorrere a ulteriori membri supplenti per integrare la composizione della Commissione, anche con successivo provvedimento, era espressamente prevista dal Bando di concorso;
  • l’errata composizione della commissione giudicatrice “non può sempre comportare l’automatico azzeramento del procedimento concorsuale, … tale azzeramento … può verificarsi alla presenza di vizi macroscopici, tali da pregiudicare … il buon andamento della procedura … ; in presenza di vizi formali che non evidenziano alcun automatico vulnus sulla qualità tecnica e sulla imparzialità dei giudizi forniti dalla Commissione, sarà onere della parte ricorrente prospettare analiticamente i modi e le ragioni per cui, nello specifico caso, l’errata e illegittima composizione della Commissione ha inficiato il giudizio della sua prova o … l’esito complessivo del concorso” (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. I, 7 ottobre 2021, n. 10242; Tar Basilicata, 29 aprile 2013, n. 199).

Non avendo l’appellante fornito prova di quanto richiesto, il giudice amministrativo rigetta il ricorso.

Stefania Fabris

 


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