Nel caso di enti pubblici economici, appartengono alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative al rapporto di lavoro del personale, anche se inerenti alla fase concorsuale precedente la costituzione del rapporto, atteso che la discrezionalità che contrassegna le scelte concorsuali è espressione non di potestà pubblica, ma dell’esercizio di attività privatistica dell’imprenditore.
Corte di Cassazione, sez. unite civili, sentenza 18 gennaio 2018, n. 1203, Presidente Schirò, Estensore Manna
A margine
Il fatto – Nella vicenda una Corte d’appello dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda con cui soggetto aveva chiesto che di accertare il proprio diritto di precedenza nell’assunzione a tempo indeterminato presso un Consorzio di Bonifica ai sensi dell’art. 37 c.c.n.l. di settore, in quanto, come lavoratore stagionale dal 2004 al 2009 alle dipendenze di detto Consorzio, aveva maggiore anzianità rispetto ad altro stagionale assunto al suo posto.
In particolare, i giudici d’appello statuiscono che, vertendosi in tema di applicazione d’una graduatoria, con attribuzione di apposito punteggio, stilata all’esito d’una valutazione comparativa dei candidati, la controversia doveva essere devoluta al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001.
Pertanto il soggetto chiede la cassazione di tale sentenza affermando la non configurabilità d’una procedura concorsuale perché il Consorzio di Bonifica è un ente pubblico economico, di guisa che la giurisdizione in materia è sempre del giudice ordinario ai sensi dell’art. 409, n. 4, cod. proc. civ.
La sentenza – La Corte di Cassazione ritiene il motivo fondato ricordando che, nel caso in esame, la natura di ente pubblico economico emerge altresì dalla disciplina legale e statutaria del Consorzio e dalla nozione evincibile dalle leggi n. 1303 del 1938, n. 300 del 1970 e n. 1034 del 1971, per cui sono enti pubblici economici gli enti pubblici, comunque denominati, operanti nel campo della produzione e dediti ad attività esclusivamente o prevalentemente economica, ossia quegli enti che svolgono, per la realizzazione dei propri fini istituzionali, un’attività di conservazione, di scambio, di produzione di beni o di servizi secondo criteri di economicità: un’attività, cioè, funzionale non soltanto al perseguimento di fini sociali, ma anche al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi, dal carattere puramente imprenditoriale, ovvero misto (in parte imprenditoriale, in parte autoritativo), ma a condizione che l’imprenditorialità ne risulti pur sempre il connotato predominante (cfr. Cass. S.U. n. 131/99).
Conclusioni – Pertanto, in applicazione dell’insegnamento di Cass. S.U. n. 9095/07, nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice ordinario perché l’ente pubblico economico agisce come un privato imprenditore posto su piano paritetico con i soggetti con cui viene in relazione; pertanto appartengono alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative al rapporto di lavoro del personale, anche se inerenti alla fase concorsuale precedente la costituzione del rapporto, atteso che la discrezionalità che contrassegna le scelte concorsuali è espressione non di potestà pubblica, ma dell’esercizio di attività privatistica dell’imprenditore. Dunque, nel caso in esame poco importa che si verta o meno in tema di procedura selettiva qualificabile come di tipo concorsuale o di procedura volta a realizzare la stabilizzazione di personale precario: la natura di ente pubblico economico esclude a monte l’applicazione dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, riferito alle sole pubbliche amministrazioni oggetto del d.lgs. medesimo.
Fra di esse sono compresi anche «gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali» (v. art. 1, comma 2, stesso decreto) e, dunque, sono esclusi quelli economici, per i quali seguitano ad ogni modo ad applicarsi le consuete norme privatistiche del rapporto di lavoro e la giurisdizione del giudice ordinario (in funzione di giudice del lavoro) ai sensi dell’art. 409 n. 4 cod. proc. civ. Ciò vale anche per quel che concerne il controllo sulla regolarità di un concorso per l’assunzione o la promozione del personale, avendo la situazione giuridica dell’interessato pur sempre la natura di diritto soggettivo.
È quanto le S.U. hanno da tempo statuito fin da epoca anteriore all’entrata in vigore della riforma sulla contrattualizzazione del pubblico impiego (cfr. sentenze nn. 5112/95, 12867/92, 11028/91, 4989/90).
Pertanto il ricorso è accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa davanti alla Corte d’appello.
di Simonetta Fabris