Se è vero che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto ad atti di alta amministrazione, nondimeno va considerato che, avendo l’art. 63 d.lgs. 165 del 2001 espressamente attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, ormai tali atti sono da considerarsi come mere determinazioni negoziali e non più atti di alta amministrazione, venendo in tal caso in considerazione come atti di gestione del rapporto di lavoro rispetto ai quali l’amministrazione stessa opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

Cassazione civile, s.u., sentenza 20 ottobre 2017, n. 24877, Pres. Amoroso, Est. Manna

A margine

Nella vicenda, un consigliere regionale impugna davanti al Tar i decreti con cui un Presidente di Regione nomina il direttore generale e i vice direttori generali dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Con le sentenze di primo (Tar Lazio n. 3132 del 2015) e di secondo (Consiglio di Stato n. 784 del 2016) grado, i giudici amministrativi declinano la propria giurisdizione in base al rilievo che le nomine dirigenziali non sono atti di alta amministrazione, ma atti gestori di rapporti lavorativi.

La Suprema Corte di Cassazione conferma quanto statuito in entrambi i gradi di giudizio dai giudici amministrativi.

In particolare, la Corte afferma che:

  • è irrilevante definire i decreti di nomina come atti conclusivi d’un procedimento di macro-organizzazione, in quanto la giurisdizione amministrativa sussiste al riguardo solo laddove oggetto dell’impugnazione sia direttamente l’atto di macro-organizzazione, non nel caso inverso in cui se ne lamenti la non puntuale applicazione;
  • in tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si verta in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, è consentita esclusivamente l’instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dall’eventuale disapplicazione dell’atto presupposto e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dal comma 2 dell’art. 63 del d.lgs. 165/2001;
  • premessa la sussistenza della giurisdizione amministrativa rispetto ad atti di alta amministrazione, gli atti di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni sono ormai da considerarsi alla stregua di mere determinazioni negoziali, venendo in considerazione come atti di gestione del rapporto di lavoro rispetto ai quali l’amministrazione stessa opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

 

 


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