IN POCHE PAROLE …
In presenza di una irregolarità dichiarativa meramente formale, e non di una omissione, l’Amministrazione deve attribuire al concorrente il punteggio a questi spettante anche in esito all’eventuale attivazione del soccorso istruttorio.
Tar Lazio, Roma, Sez. IV ter, sentenza n. 4848 del 28 ottobre 2024 – Presidente Tricarico – Relatore Gallo
Il caso
Un candidato impugna la graduatoria finale di un concorso pubblico indetto dal Ministero della giustizia perché non utilmente collocato nella stessa.
Contesta, in particolare, l’omessa attribuzione del punteggio previsto per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, nonché l’omessa attivazione del soccorso istruttorio.
La sentenza
Il candidato aveva indicato in domanda il titolo, seppur con modalità ed in spazi non appropriati, ma l’Amministrazione non aveva né attribuito il punteggio che gli spettava, né attivato il soccorso istruttorio.
Il Tar accoglie la domanda cautelare, ed ordina all’Amministrazione di rinnovare la valutazione dei titoli del ricorrente per aggiungere al punteggio già attribuitogli quello omesso in relazione alla posseduta e comunque dichiarata abilitazione professionale, con i conseguenti adempimenti per l’aggiornamento della rispettiva posizione in graduatoria.
Conclusioni
In presenza di una irregolarità dichiarativa meramente formale, e non di una omissione, l’Amministrazione deve attivare il soccorso istruttorio sì da non compromettere la corretta attribuzione del punteggio spettante, in base al bando di concorso, ad ogni concorrente.
Stefania Fabris, EQ ente locale