Le spese legali sostenute da dipendenti statali per la propria difesa in giudizi da responsabilità civile, penale e amministrativa, collegata ad attività di servizio o di assolvimento di obblighi istituzionali, in caso di assoluzione, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato.

Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 05 maggio 2014, Presidente M. Eliantonio, Estensore M. Balloriani

Sentenza n. 210-2014

Il caso

La vicenda nasce da un procedimento penale instaurato nei confronti di un dipendente pubblico per falsa attestazione della presenza in servizio nei giorni “superfestivi” di Natale, Santo Stefano, 1 maggio, Pasqua e lunedì dell’Angelo, i quali danno diritto a particolari indennità.

Non sussistendo il fatto, il giudizio si conclude con una piena assoluzione e l’amministrazione non avvia alcun procedimento disciplinare autonomo a carico del soggetto.

Il dipendente chiede quindi il rimborso delle spese legali sostenute al Ministero di appartenenza, ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997.

L’amministrazione, tuttavia, previo parere dell’Avvocatura dello Stato, rigetta la domanda con apposito provvedimento non ritenendo sussistenti i presupposti legali alla base del rimborso. In particolare essa afferma che l’imputazione non sarebbe connessa all’assolvimento di obblighi istituzionali legati al servizio.

Conseguente il soggetto impugna la determinazione chiedendone l’annullamento di fronte al Tar Pescara.

La sentenza

Il giudice di primo grado ritiene il ricorso fondato e lo accoglie.

Innanzitutto, esso ricorda il disposto dell’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 (convertito in l. n. 135-1997), secondo cui “le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato”.

Ad avviso del collegio la ratio della norma è quella di tutelare il dipendente pubblico dai danni subiti nell’espletamento del proprio servizio. In particolare, tale previsione richiama una certa analogia con le norme del c.c. sul rapporto di mandato (art. 1720, c. 2), in base alle quali il mandatario ha diritto ad esigere dal mandante il risarcimento dei danni subiti a causa dell’incarico.

La disposizione in parola è tuttavia applicabile solo in assenza di conflitti di interesse, in atto, tra le parti processuali (Consiglio di Stato, sentenza n. 6113 del 2009).

Secondo il Tar, nel caso in esame, il soggetto ha dimostrato che i fatti contestati sono stati commessi durante l’attività di servizio, all’interno della quale il ricorrente, invece di usufruire dei riposi prescritti, si è dedicato ad altra attività istituzionale.

Peraltro, non è ravvisabile nemmeno una situazione di conflitto di interesse tra le parti processuali in quanto, sebbene l’amministrazione si sia costituita parte civile, il dipendente è stato pienamente assolto. In aggiunta, la stessa amministrazione, pur ammettendo una scarsa scrupolosità del dipendente nella tenuta dei registri di presenza, non ha attivato alcun procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Ciò premesso, i giudici ritengono illegittimo il provvedimento che nega il diritto al rimborso considerando l’imputazione non  connessa all’assolvimento di obblighi istituzionali dovendo invece ricondurre a questi ultimi sia la tenuta dei registri, sia le attività compiute in luogo della fruizione del riposo.

In conclusione, il rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente nel giudizio penale non può essere negato sulla base di una generica rimproverabilità della sua condotta, peraltro non contestata nemmeno in sede disciplinare.

La valutazione della sentenza

Con la pronuncia in esame il Tar Pescara chiarisce che, in sede di esame di un’istanza di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente, ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, ai fini della necessaria riconducibilità al servizio, occorre verificare che lo stesso non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell’atto.

In proposito, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1190 del 2013, ha affermato che è necessario che l’attività di servizio sia tale da poterne imputare gli effetti direttamente all’amministrazione di appartenenza e che tale beneficio richiede una modalità di svolgimento corretta della prestazione lavorativa.

In particolare, la mera connessione occasionale delle condotte con la qualifica di pubblico ufficiale non è sufficiente ai fini dell’ammissibilità del rimborso. Per tali ragioni è stato ritenuto legittimo il diniego espresso dal Ministero della Difesa, in merito ad un’istanza avanzata da un carabiniere, per la propria difesa in un procedimento, nel quale gli era stato contestato il reato di concussione, nel caso in cui, nonostante l’assoluzione con formula piena, non risultasse alcuna connessione fra i fatti che hanno dato origine al procedimento penale e l’espletamento del servizio.

Allo stesso modo è stato ritenuto legittimo il diniego di rimborso, per un procedimento penale che riguardava fatti avvenuti durante il normale servizio di controllo del territorio da parte di un carabiniere, nel corso del quale il militare si era recato ad acquistare, a titolo esclusivamente personale, alcuni telefoni cellulari e, asseritamente abusando della qualità di pubblico ufficiale, aveva ottenuto uno sconto sull’acquisto dei medesimi cellulari.

In materia di rimborsabilità delle spese legali a seguito di assoluzione in sede penale, il Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza 26 luglio 2011 n. 4465, ha poi precisato che, l’amministrazione non ha alcun margine di discrezionalità sulla formula e sulle ragioni dell’assoluzione stessa, diversamente consentendo un’inammissibile riedizione del giudizio per cui il dipendente è stato imputato.

Infine, il Tar Veneto, sez. II, nella sentenza 25 ottobre 2012 n. 1295, ha affermato che la normativa in tema di rimborso delle spese sostenute da dipendenti di amministrazioni statali, in seguito a giudizi promossi in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali, introdotta dall’art. 18, d.l. n. 67-1997, è applicabile anche se i fatti che hanno dato origine al procedimento penale risalgono ad epoca antecedente alla entrata in vigore della normativa stessa, nel caso in cui, la conclusione del giudizio (con l’assoluzione del dipendente) risalga ad epoca successiva e non si applica la previgente disciplina prevista dall’art. 44 del T.U. n. 1611-1933.

di Simonetta Fabris


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