IN POCHE PAROLE…..

Legittimo l’utilizzo della graduatoria di altro ente scaduta, a condizione che l’avvio del relativo procedimento sia avvenuto quando era ancora in vigore.

Tar Campania, Napoli, sez. V, sentenza 5 marzo 2021, n. 1506, Pres. Abbruzzese, Est. Russo


Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia sul legittimo utilizzo della graduatoria di altro ente, se il candidato richiede l’annullamento della delibera con cui il Comune ha privato di effetti la relativa procedura ed ha disposto la riapertura dei termini per l’acquisizione dell’interesse di altri soggetti utilmente collocati in graduatorie ancora vigenti.

L’utilizzo della graduatoria concorsuale scaduta, approvata da altro ente, è legittimo se il relativo procedimento  ha avuto inizio in un momento in cui la graduatoria era ancora vigente  e la stessa era efficace anche dopo l’assenso manifestato dal Comune interpellato e dall’interessato.

L’amministrazione non può fare ricadere sul candidato incolpevole gli effetti sfavorevoli conseguenti dalla dilatata tempistica del procedimento valutativo svolto. 


A margine

Nel 2018, un Comune decide di attingere dalle graduatorie in corso di validità presso altri Comuni, riservandosi di sottoporre ad esame il candidato individuato per verificare il possesso dei requisiti richiesti.

Dopo aver interloquito con vari Comuni, nel 2020, individua il candidato e lo sottopone a specifico colloquio selettivo che il soggetto supera positivamente.

Con successiva delibera dell’11.11.2020, la Giunta dispone quindi: a) di utilizzare la graduatoria del Comune interpellato, dando atto che al momento dell’avvio del procedimento (3.6.2020) la stessa era valida ed efficace; b) di approvare lo schema di convenzione tra i due enti; c) di demandare al Settore Amministrativo l’adozione degli atti conseguenti.

Tuttavia, con una successiva delibera del 30 dicembre .2020, la Giunta priva di effetti la procedura  sul rilievo dell’intervenuta scadenza della sua efficacia (al 30.9.2020), disponendo la riapertura dei termini per l’acquisizione dell’interesse di altri soggetti inseriti in graduatorie vigenti.

Il candidato ricorre al Tar denunciando la violazione dell’art. 3, comma 61, L. 350/2003 (sul ricorso alle graduatorie concorsuali approvate da altre amministrazioni pubbliche) e chiedendo l’annullamento della suddetta deliberazione.

La sentenza

Il collegio preliminarmente supera i dubbi sulla devoluzione al Tar della controversia rilevando che, alla luce del criterio di riparto della giurisdizione basato sul petitum sostanziale, il ricorrente non fa valere sic et simpliciter il diritto all’assunzione mediante lo scorrimento della graduatoria ove è collocato come idoneo, ma chiede l’annullamento della delibera con cui il Comune ha privato di effetti la procedura posta in essere in precedenza ed ha disposto la riapertura dei termini per l’acquisizione dell’interesse di altri soggetti.

La posizione soggettiva del ricorrente viene quindi qualificata in termini di interesse legittimo in quanto correlata alla potestà pubblica esercitata dal Comune attraverso le determinazioni sfavorevoli culminate nella delibera impugnata.

Il Tar ritiene il quindi il ricorso fondato evidenziando il vizio di eccesso di potere nella condotta del Comune sotto i profili della erroneità dei presupposti e della contraddittorietà, essendo incontestato che la graduatoria in esame era pienamente valida al momento dell’avvio della procedura e che la stessa è rimasta efficace anche dopo l’assenso manifestato sia dal Comune interpellato che dall’interessato, cristallizzandosi così a quel momento la posizione dell’aspirante.

Peraltro, non possono farsi ricadere sul candidato incolpevole gli effetti sfavorevoli conseguenti dalla dilatata tempistica del procedimento valutativo, che non risulta di certo ascrivibile al comportamento negligente del ricorrente (atteso che nello stesso provvedimento impugnato si dà atto della chiusura temporanea degli uffici comunali per forza maggiore, a causa del contagio da covid-19).

Pertanto, la delibera della Giunta impugnata viene annullata.

Simonetta Fabris

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Sullo stesso tema si veda l’articolo pubblicato in questa rivista in data 31.03.2020, su ” Le condizioni per l’utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti”.


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