IN POCHE PAROLE …
Per l’utilizzo delle graduatorie è sufficiente la corrispondenza sostanziale tra le categorie professionali di inquadramento del CCNL.
TAR Campania, Sezione Terza, sentenza 21 novembre 2022, n. 7185, Presidente Estensore Pappalardo
Una graduatoria può essere utilizzata per la copertura di un posto reso disponibile, se vi è corrispondenza sostanziale tra le categorie professionali di inquadramento del contratto collettivo nazionale di comparto, potendosi prescindere da ulteriori elementi di dettaglio, e specialmente dall’organizzazione temporale del rapporto lavorativo (tempo pieno o parziale).
A margine
Il caso
Un Comune, per la copertura di posti a tempo pieno e indeterminato in vari profili professionali pubblicava, tra gli altri, un avviso nel quale era previsto quale requisito per la presentazione della domanda la collocazione nelle graduatorie degli idonei di concorsi banditi da altre amministrazioni pubbliche relativi a copertura di posti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nella categoria C del CCNL, Funzioni locali, profilo professionale “Istruttori di Vigilanza”.
Un soggetto presentava la propria manifestazione di interesse, provenendo da una graduatoria a tempo indeterminato, ma parziale a diciotto ore. Il Comune escludeva tale soggetto ritenendo indispensabile, per l’ammissione in graduatoria, che il candidato fosse inserito in una graduatoria di un concorso bandito da altro Ente per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza a tempo pieno ed indeterminato.
Il soggetto proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ricorso che veniva trasposto in sede giurisdizionale.
La sentenza
Il TAR Campania, con la sentenza in commento, accoglie il ricorso.
Il Giudice amministrativo ritiene, innanzitutto, che l’esclusione sia in contrasto con il principio del favor partecipationis nelle procedure selettive pubbliche, non sussistendo alcuna ragionevole differenza qualitativa e/o di profilo professionale dei candidati che, al fine del superamento dei rispettivi concorsi (tempo pieno e tempo parziale), devono possedere identici requisiti e superare prove di pari livello.
Secondo il TAR il profilo quantitativo riguarda solo una limitazione oraria della prestazione lavorativa che non contraddice il profilo della concorsualità, in quanto per l’assunzione a tempo parziale risulta svolta una selezione di tipo corrispondente a quella per il tempo pieno.
L’utilizzo della preesistente graduatoria trova la sua ratio in una regola di economicità dell’azione amministrativa, correlata alla necessità di evitare inutili esborsi per l’espletamento di una nuova procedura, quando altra amministrazione abbia già selezionato soggetti idonei a ricoprire l’identico profilo professionale. In sostanza, per il TAR Campania, i profili di omogeneità rilevanti sono costituiti dal profilo e categoria professionale, dal regime a tempo indeterminato o meno, dal titolo di studio richiesto e dal contenuto delle prove concorsuali.
Pronunce diverse – Con la decisione, il TAR Campania si pone in “consapevole contrasto” con la deliberazione n. 124/2013 della Corte dei conti dell’Umbria, Sezione controllo, la quale ha sottolineato che, nell’utilizzo delle graduatorie dalle quali attingere, deve essere rispettato il criterio dell’omogeneità con riferimento non solo al profilo e alla categoria professionale del posto che si intende coprire, che devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare, ma anche con riferimento ad ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti in comparazione, come il regime giuridico dei posti stessi. Sotto tale aspetto, la pronuncia della Corte dei Conti sottolineava la diversità tra il regime a tempo pieno e quello a tempo parziale.
Peraltro, il parere della Corte dei conti, di cui alla deliberazione sopra richiamata, è stato recepito anche da una recente sentenza del TAR per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, n. 354/2022.
Conclusione – Gli orientamenti giurisprudenziali dovrebbero aiutare coloro che operano nella pubblica amministrazione nel difficile compito di interpretare ed applicare correttamente le norme. Non è cosi, se sulla stessa questione, come spesso accade, intervengono interpretazioni contrastanti dei giudici (non solo, come nella fattispecie, di prime cure).
Succede, quindi, che il contrasto tra le pronunce spesso aumenti le incertezze degli operatori, specie in un sistema di leggi, che certo non eccelle per chiarezza e organicità.
Tuttavia, il principio del libero convincimento del giudice non può non causare orientamenti difformi.
Tale principio ha il pregio di contribuire a rafforzare l’indispensabile autonomia ed indipendenza del giudice, e non è del tutto “libero” in quanto trova un limite nell’obbligo di motivazione delle sentenze, che consente il controllo di legalità e il conseguente contrasto a forme patologiche di arbitrarietà nell’applicazione della legge, secondo un complesso e variegato insieme “di pesi e contrappesi” che permea tutto il nostro sistema costituzionale, rendendo controllato e limitato l’esercizio dei poteri (per approfondimenti, Pino Borrè, Pesi e contrappesi – Istituti di garanzia, in L’Eresia di Magistratura democratica. Viaggio negli scritti di Giuseppe Borré, Quaderni di Questione Giustizia, Franco Angeli, 2001. (Renato Rordorf).
Marina Ferrara, già vicesegretario generale di ente locale