È’ legittima la scelta di affidare l’attuazione della rotazione del personale e la sua pianificazione, nel rispetto dei criteri fissati dal PTPC, al Comsentenza n. 4658 del 9 marzo 2016andante del Corpo di polizia locale in qualità di referente del RPC.

La tutela delle libertà e dei diritti sindacali risulta adeguatamente bilanciata rispetto al perseguimento delle finalità anticorruttive, in quanto l’Amminsitrazione ha previsto che la la rotazione dei dirigenti sindacali sia subordinata, se attuata tra sedi di lavoro differenti, ad una preventiva e specifica informativa alle Organizzazioni Sindacali.

Tar Lazio, Roma, sez. II, sentenza n. 4658 del 9 marzo 2016Presidente Amodio, relatore Caponigro

A margine

I sindacati ricorrenti domandano la cancellazione delle misure preventive della corruzione per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale perchè lesive delle relative posizioni giuridiche in quanto:

  • non prevedono alcuna informativa circa la rotazione del personale alle organizzazioni sindacali rappresentative;
  • escludono che, per la rotazione sul piano territoriale dei dirigenti sindacali, debba essere richiesto il nulla osta dei sindacati previsto dall’art. 22 dello Statuto dei lavoratori;
  • discriminano gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale capitolino rispetto al restante personale in quanto presuppongono, senza valida motivazione, che tutte le aree nelle quali esso si articola, e dove detti appartenenti operano, siano ad elevato rischio corruzione;
  • discriminano ulteriormente tale personale del Corpo di Polizia perché per lo stesso prevedono sia un potere discrezionale, da esercitarsi senza alcuna motivazione in tema di rotazione, del Comandante Generale, sia l’assoggettamento ad una soggettivamente onerosa (e non funzionale, sul piano oggettivo, per il Comune) rotazione su base territoriale (in luogo di quella negli Uffici di appartenenza);
  • non prevedono per gli appartenenti al Corpo l’abbinamento alla rotazione territoriale di una adeguata formazione anticorruzione.

Il TAR osserva che la scelta di affidare l’attuazione della rotazione del personale nonché la sua pianificazione al Comandante Generale, nel rispetto dei criteri previsti dal PTPC ed in qualità di referente del RPC, è coerente con le previsioni legislative.

La centralità riconosciuta al Comandante non può infatti ritenersi eccedente rispetto ai compiti propri, nè invasiva di competenze altrui, in quanto appunto limitata all’attuazione e alla pianificazione della rotazione (e non all’elaborazione di criteri oggettivi, già dettagliati nel PTPC).

In merito alla doglianza sulla rotazione “territoriale” del personale (anche dirigente), il giudice sottolinea che l’adozione di un siffatto criterio è conseguente alla valutazione che il mero cambiamento di incarico, ovvero lo spostamento da un’area operativa all’altra del medesimo Gruppo o Unità organizzativa, non è sufficiente a raggiungere gli obiettivi fissati dalla norme anticorruzione e ad impedire l’acquisizione nel tempo di posizioni dominanti, considerato il fatto che “l’attività di controllo ed accertamento” è trasversale rispetto a tutta l’attività operativa e di back office.

Non è condivisibile nemmeno il rilievo secondo cui le disposizioni del PTPC presupporrebbero la valutazione di una generalizzata esposizione del personale del Corpo di Polizia locale, a qualsiasi area appartenga, al rischio di corruzione.

La ponderazione del grado di sottoposizione a rischio è infatti una valutazione che riguarda l’attività e non il personale che a tale attività è dedito: in proposito, il Comune risulta aver correttamente preso in considerazione, oltre che le dimensioni probabilità e impatto, anche l’analisi dei dati giudiziari e la rassegna stampa dell’Ente, rispetto ai singoli processi.

In merito alla tutela delle libertà e dei diritti sindacali, essa risulta adeguatamente bilanciata rispetto al  perseguimento delle finalità anticorruttive, in quanto l’Amminsitrazione ha previsto che la la rotazione dei dirigenti sindacali sia subordinata, se attuata tra sedi di lavoro differenti, ad una preventiva e specifica informativa alle Organizzazioni Sindacali alle quali è risconosciuta la facoltà di proporre osservazioni e proposte in ragione dei singoli casi.

Nel merito, il Tar ritiene quindi il ricorso infondato e lo respinge.

Stefania Fabris


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