IN POCHE PAROLE….
La procedura di mobilità e quella di concorso pubblico per il medesimo posto non devono avere necessariamente contenuti sovrapponibili.
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 1° aprile 2022, n. 2410 – Pres. Corradino, Est. Sestini
La procedura di mobilità e quella di concorso pubblico per il medesimo posto non necessariamente devono avere contenuti sovrapponibili.
Infatti, la procedura di mobilità consente lo spostamento fra uffici di un dipendente già dotato di esperienza e formato, mentre il concorso consente di selezionare in modo imparziale e trasparente i candidati potenzialmente idonei, anche quando privi di una specifica esperienza professionale.
A margine
Un’Azienda Ospedaliera propone appello avverso la sentenza del Tar Campania che accoglie il ricorso di una contro interessata avverso un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di tre posti di dirigente neuropsichiatra, in esito all’esperimento infruttuoso della procedura di mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/2001, a cui aveva partecipato la ricorrente, ritenuta non idonea in mancanza dei requisiti professionali richiesti.
In particolare, l’Azienda Ospedaliera aveva richiesto, per partecipare alla mobilità, il possesso di una comprovata esperienza clinica neuropsichiatrica infantile che includesse anche l’emergenza/urgenza, mentre il bando di concorso richiedeva solo il possesso della laurea in medicina e chirurgia e la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in una disciplina equipollente fra quelle elencate dai D.M. 30.01.1998, ritenendo altresì sufficiente l’iscrizione al terzo anno del corso di specializzazione, ai sensi della legge n. 8/2020 di modifica dell’art. 1, comma 547, della legge n. 145/2018.
Il Tar conferma la violazione del principio di trasparenza e di uguaglianza per aver l’Amministrazione prescelto, nel procedimento di mobilità, dei requisiti più stringenti rispetto a quelli richiesti nel successivo concorso pubblico, tradendo il favor legis verso il ricorso alle procedure di mobilità rispetto alle più onerose nuove assunzioni a seguito di concorso pubblico.
La sentenza
Il Consiglio di Stato è di diverso avviso e accoglie l’appello ricordando che, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del d.lgs. 165/2001, la Pubblica amministrazione, in caso di vacanza di risorse, ha l’obbligo di indire una procedura di “mobilità volontaria” attraverso la pubblicazione di un bando che permetta il passaggio diretto di dipendenti che abbiano una qualifica corrispondente a quella necessaria e ciò anche al fine di valorizzare ed ottimizzare l’impiego delle risorse umane disponibili e delle professionalità ed esperienze maturate e limitando i relativi oneri formativi.
In tal senso la procedura di mobilità, che implica una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e quindi non contempla una novazione del rapporto tra dipendente e PA, si esplica attraverso la pubblicazione di un bando che può ben prevedere tra i requisiti, alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., precipue professionalità ed esperienze lavorative sulla cui base selezionare le domande pervenute.
Il favor del legislatore per lo strumento della mobilità deve essere, però, inquadrato nell’ambito del principio costituzionale dell’accesso per pubblico concorso, che consente la ottimale selezione degli aspiranti più capaci e meritevoli e che è sancito dall’art. 97 Cost. quale diretta espressione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione.
Ne discende, da un lato, la possibilità di condizionare il favorevole esito del preliminare ricorso alla procedura di mobilità al possesso di requisiti di competenza professionale e di esperienza lavorativa ritenuti necessari, alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, ai fini dell’ottimale disbrigo della nuova attività lavorativa senza dover sostenere particolari oneri formativi e, dall’altro, la non sovrapponibilità fra lo spostamento fra uffici di un dipendente mediante mobilità e il pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost., che consente di selezionare in modo imparziale e trasparente, mediante titoli ed esami, tutti i candidati potenzialmente idonei, anche quando privi di una specifica esperienza professionale.
Infatti, il concorso pubblico consente di selezionare, nel rispetto dei principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i più capaci e meritevoli fra tutti gli aspiranti, giustificando sul doppio profilo dell’imparzialità e del buon andamento il successivo investimento della Pubblica Amministrazione nella loro formazione professionale, e pertanto impone di ponderare la richiesta di particolari requisiti professionali e di esperienza con l’opposto interesse pubblico alla massima partecipazione dei candidati, e quindi alla ottimale selezione delle migliori risorse disponibili.
Alla stregua delle pregresse considerazioni, non vi è stata alcuna ingiustizia, o irragionevolezza, o disparità di trattamento, contro la resistente, che semplicemente non disponeva dei prescritti requisiti per la prima procedura attivata, requisiti poi del tutto ragionevolmente ridotti dalla medesima Amministrazione in relazione sia al diverso strumento selettivo attivato, sia in ragione del mancato rinvenimento di soggetti idonei all’esito della prima procedura attivata.
L’appellante ha quindi potuto competere pienamente, in condizioni di parità con gli altri aspiranti, ai fini dell’attivazione del percorso di mobilità secondo le condizioni ed i requisiti, peraltro non posseduti, previamente indicati dall’Amministrazione, ed ha acquisito, almeno in astratto, una analoga ulteriore possibilità a seguito del bando del pubblico concorso, che non ha, comunque, reiterato i requisiti che la medesima aveva dimostrato di non possedere.