Dopo il via libera della  Corte dei conti in data 29 settembre m2015,  il decreto Madia del 24 dello stesso mese, recante criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227  del 30 settembre 2015.

Da questa data scattano i termini per la complessa attuazione delle procedure di mobilità del personale in esubero delle province e delle città metropolitane, che dovrebbero completarsi entro il 2016.

Destinatari del provvedimento anche i dipendenti in soprannumero della Croce rossa italiana e i dipendenti delle polizie provinciali. Il decreto non si applica, invece:

– al personale soprannumerario destinato allo svolgimento di funzioni connesse con il mercato del lavoro e con le politiche attive del lavoro, cui si applicano le regole dell’art. 15 del D.L.n. 78 del 2015 (il 1° ottobre dovrebbe esserci l’appuntamento fra Stato e regioni per fare il punto della situazione);

–  al personale che sara’ collocato a riposo entro il 31 dicembre 2016.

Regioni – La prima mossa spetta alle Regioni ancora inadempienti (nove): entro il 31 ottobre p.v. dovranno provvedere ad approvare le leggi per la ridistribuzione delle funzioni provinciali non fondamentali, se non vorranno incappare nelle sanzioni previste dal decreto enti locali (pagamento delle spese del personale provinciale fino all’esercizio effettivo della funzione da parte dell’ente individuato dalla legge regionale , co 9 quinquies, D.L. 78, 2015).

Le regioni a statuto speciale, che hanno provveduto a modificare nel senso della L. 56/2014 l’ordinamento degli enti locali, potranno chiedere, entro il 31 dicembre prossimo, di avvalersi delle procedure previste dal suddetto decreto.

Personale in comando – I primi dipendenti provinciali che beneficeranno del decreto saranno quelli in comando o distacco presso altre pubbliche amministrazioni: entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto dovranno esprimere il loro consenso a transitare definitivamente nei ruoli dell’ente in cui già lavorano, che adotta il provvedimento di assunzione a condizione che ci sia capienza nella sua dotazione organica e che possa garantire  la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.

Personale della polizia provinciale – Doppia corsia preferenziale per il personale della polizia provinciale che l’ente di area vasta non deciderà di trattenere nel proprio organico per lo svolgimento delle funzioni fondamentali: 1° previa espressione della volontà di mantenere la funzione, saranno assorbiti nelle polizie municipali; 2° gli altri, potranno concorrere alle mobilità per i soprannumerari.

Personale Albo autotraspostatori – Dovrebbero transitare al Ministero infrastrutture

Road map- Lunga e complessa la strada per attuare le procedure di mobilità secondo i criteri e la metodologia indicati dal decretoLe province e le città metropolitane entro 30 giorni (dal 30 settembre) dovranno inserire nell’apposito portale della Funzione pubblica (PMG) il personale in esubero, con la previsione che, in caso di inadempimento, il personale interessato potrà presentare direttamente domanda di mobilità con le modalità di cui all’art. 6 dello stesso decreto (art. 4). Nei trenta giorni successivi (30 ottobre), le regioni, gli enti locali, e gli enti pubblici economici da essi dipendenti, e le altre amministrazioni interessate dovranno inserire nello stesso PMG le offerte di mobilità per i posti disponibili nella loro dotazione organica. Entro dicembre prossimo venturo, il DFP pubblicherà nello stesso portale l’elenco dei posti disponibili per gli anni 2015 e 2016, provvedendo ad aggiornare l’elenco entro il 31 marzo 2016 anche in base all’esito delle procedure di assorbimento del personale provinciale in comando (art. 5). Entro 30 giorni dalla pubblicazione delle offerte di posti, i dipendenti in soprannumeron dovranno esprimere le preferenze di assegnazione in relazione all’offerta di mobilità, compilando il modulo disponibile sul PMG.  Gli interessati dovranno esprimere le loro preferenze tra i posti disponibili in relazione alla funzione svolta, all’area funzionale e alla categoria di inquadramento (art. 6).

Criteri di priorità – Per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di mobilità, il decreto individua i criteri di priorità con i quali saranno assegnati i posti disponibili  ai dipendenti in soprannumero, al personale di polizia provinciale e ai dipendenti CRI  (art. 7): 1° personale in comando o distacco ; 2° assegnazione del personale di polizia provinciale agli enti locali, con funzioni di polizia locale nel limite dei posti disponibili (per il restante personale di polizia provinciale la ricollocazione avviene secondo i criteri previsti per i dipendenti in soprannumero ); 3° assegnazione agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,; 4° assegnazione  alle regioni e agli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale; 5°assegnazione alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,  agenzie,e universita’ e gli enti pubblici non economici , con priorità per il Ministero della giustizia.

Criteri individuali di mobilità – Il decreto all’art. 8 fissa i criteri individuali di mobilità nel caso di domande concorrenti presso le stesse amministrazioni e sede di lavoro: a) precedenza, per i posti nelle sedi di lavoro collocate nell’ambito territoriale della città metropolitana di Roma capitale, ai dipendenti della Città metropolitana di Roma capitale e per i posti nelle sedi di lavoro collocate nei Comuni capoluoghi di regione, ai dipendenti delle relative province o città metropolitane (in altri termini chi lavora nel capoluogo di regione ha la preferenza per i posti nella stessa città); b) precedenza ai dipendenti disabili con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni gravi (art.21 L. n. 104/1992); c) precedenza ai dipendenti che assistono persone handicappate non ricoverate a tempo pieno (art. 33, co 3, L.  n. 104), a condizione che il domicilio della persona da assistere sia situato nella medesima provincia o città metropolitana; d) precedenza ai dipendenti con figli fino a tre anni di età. A parità delle suddette condizioni, si terrà conto della situazione di famiglia e dell’età anagrafica.

Inquadramento – Le regioni, gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio, ecc., all’atto dell’inquadramento del personale in mobilità, dovranno definire l’equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente allo stesso o a diverso comparto di contrattazione collettiva di cui al DPCM  adottato ai sensi dell’articolo 29.bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

Controlli – I prefetti hanno il compito di vigilare  sul corretto svolgimento degli adempimenti da parte degli enti locali.

Nuove assunzioni – Fino al completo riassorbimento del personale in soprannumero degli enti di area vasta, resteranno bloccate le  assunzioni previste dalla normativa vigente.


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