IN POCHE PAROLE…
E’ competente il giudice ordinario per le controversie in materia di attribuzione o di proroga dell’incarico di posizione organizzativa.
Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, sentenza 15 luglio 2021, n. 383, Pres. Realfonzo, Est. Giardino
La procedura per l’attribuzione delle c.d. “posizioni organizzative” non dà luogo ad un concorso interno o a una progressione verticale ma attiene ad una vicenda tutta interna alla gestione del rapporto di lavoro “privatizzato”.
Gli atti con cui si dispone la proroga delle “posizioni organizzative” sono riconducibili nel novero degli atti gestionali del rapporto di lavoro, riconducibili a situazioni giuridiche di diritto soggettivo con cognizione del giudice ordinario.
A margine
Un addetto alla Polizia Locale di categoria C con profilo di “istruttore di vigilanza” insorge avverso un decreto sindacale di proroga della posizione organizzativa del Comandante del Corpo di polizia municipale per 12 mesi.
La sentenza
Il collegio ritiene il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione ricordando che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si fonda sul generale criterio del petitum sostanziale, che deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronunzia che si chiede al giudice, quanto bensì in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati.
In applicazione del predetto criterio, in materia di pubblico impiego privatizzato, spettano al giudice amministrativo le controversie inerenti alla legittimità degli atti di macro-organizzazione correlati all’esercizio di poteri autoritativi in quanto gli stessi sottendono una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo, mentre sono devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative agli atti di gestione del rapporto di lavoro ai quali si correlano posizioni giuridiche di diritto soggettivo perfetto.
La procedura per l’attribuzione delle c.d. “posizioni organizzative” non dà luogo ad un concorso interno o a una progressione verticale ma attiene ad una vicenda tutta interna alla gestione del rapporto di lavoro “privatizzato”, già instaurato ed in corso.
Ebbene, reputa il Collegio che, al pari degli atti di attribuzione delle “posizioni organizzative”, anche gli atti con cui si dispone la proroga di “posizioni organizzative” già in precedenza conferite siano riconducibili nel novero degli atti gestionali del rapporto di lavoro, a fronte dei quali sono indubbiamente ravvisabili situazioni giuridiche di diritto soggettivo.
In relazione a quanto sopra, come già statuito dallo stesso Tribunale (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila Sentenza 12 febbraio 2021 n. 64) esula pertanto dal perimetro di cognizione del giudice amministrativo l’esame delle questioni inerenti alla legittimità dei decreti sindacali di conferimento o, come nel caso di specie, di “proroga” degli incarichi per le posizioni organizzative, in quanto le stesse implicano la deduzione di una posizione di diritto soggettivo la cui cognizione appartiene al giudice ordinario ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
Sulla base di tali considerazioni, atteso che la pretesa vantata da parte ricorrente è qualificabile come diritto soggettivo, il gravame in esame va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il che comporta la rimessione davanti al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà proseguire in base al principio della translatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
di Simonetta Fabris