Risponde di danno erariale il funzionario che esternalizzi l’intero servizio istituzionale di informazione e comunicazione ove l’Ente sia già dotato di un proprio ufficio stampa e di un ufficio relazioni con il pubblico
Corte dei conti, Sez. II giurisdzionale centrale di appello, sentenza n. 285 del 5 agosto 2019 – Presidente Calamaro, relatore de Petris
A margine
Il fatto – Un dirigente locale ricorre in appello avverso la sentenza che lo ha condannato al pagamento, in favore dell’Ente di appartenenza, della somma di euro 100.000,00 per il danno derivante dalla illegittima proroga dell’esternalizzazione del “servizio di informazione, comunicazione e promozione delle azioni”.
L’affidamento in questione era stato prorogato in violazione della legge n. 150/2000, determinando una duplicazione dei costi sostenuti dall’Ente per lo svolgimento di un servizio istituzionale, atteso che l’Amministrazione era già dotata di un Ufficio a ciò deputato, munito di propri dipendenti con profilo professionale adeguato ed in possesso di iscrizione all’albo dei giornalisti, oltreché di unità esterne aggiuntive.
La sentenza – La II Sezione centrale di appello dà per accertato che, nonostante l’esistenza, nell’apparato dell’Ente, sia dell’Ufficio stampa che dell’Ufficio relazioni con il pubblico (URP), è stato oggetto di esternalizzazione l’intero Servizio di informazione e comunicazione in sé considerato.
Il dirigente non ha attinto dall’esterno singole unità di personale da adibire agli uffici a ciò preposti, ma ha delegato ad una società privata lo svolgimento del Servizio istituzionale, unitariamente inteso, vale a dire la funzione pubblica espressamente intestata dalla legge all’Amministrazione.
Tra l’altro, trattandosi di funzione “non frazionabile”, il divieto di esternalizzazione è da ritenersi violato anche laddove l’affidamento sia stato meramente “integrativo” o “implementativo” delle attività già svolte dagli Uffici istituiti allo scopo.
Un tale affidamento non può ritenersi giustificato dall’assenza di adeguate professionalità interne in quanto, in tale circostanza, si sarebbe potuto, al più, ricorrere a singoli contratti di collaborazione e/o di consulenza, ferma restando l’esigenza di attivare tempestivamente specifici programmi formativi a beneficio del personale da adibire all’ufficio.
Pertanto, considerato che l’Ente era già dotato di Uffici deputati a svolgere a quei compiti istituzionali e che si sarebbe potuto supplire alle carenze di organico anche solo con una adeguata operazione di mobilità interna, il dirigente è ritenuto responsabile dalla inutile duplicazione dei costi sostenuti per effetto dell’atto di proroga.
Il suo comportamento connota la colpa grave per aver provveduto in via automatica alla proroga dell’esternalizzazione senza aver verificato, per tempo, l’esistenza e la praticabilità di soluzioni alternative.
Inoltre, avendo il contratto con la ditta appaltatrice una scadenza predeterminata e nota, il dirigente avrebbe avuto tutto il tempo necessario per attivarsi, anche interagendo con l’ufficio personale per rimpinguare l’Ufficio stampa delle unità necessarie prima della scadenza dell’appalto in corso.
Sul quantum del danno, la Sezione conferma la valutazione dell’utilitas derivante all’Ente dall’attività dell’appaltatore stabilita dal giudice di primo grado, mentre accoglie la censura dell’appellante con riguardo all’apporto causale della Giunta.
A parere della Sezione non v’è dubbio, infatti, che l’operato della Giunta, che deliberò l’appalto originario per l’affidamento del servizio, prevedendo espressamente la possibilità di proroga dello stesso, abbia posto le basi del successivo sviluppo della vicenda, incidendo in modo rilevante nella concausazione del danno.
Ritenendo, quindi, che l’apporto causale dell’organo giuntale debba valutarsi in misura paritaria rispetto a quello del dirigente, il collegio riduce al 50% la quota parte di danno da addebitare a quest’ultimo.
Stefania Fabris