Con questo articolo inizia la collaborazione con la nostra Rivista del dott. Arturo Bianco, esperto in gestione, giuridica ed economica, del personale delle autonomie locali.
IN POCHE PAROLE…
I comuni “virtuosi” – a partire dal 2025 – avranno la possibilità di incrementare la propria spesa per il personale e, quindi, di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato a partire dal 2025. Ma resta il problema dei limiti alle assunzioni e, soprattutto, di rendere “più appetibile” lo svolgimento della prestazione lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni locali.
Secondo la Corte dei conti della Sicilia, le progressioni verticali, per la loro natura, sono assoggettate ai vincoli dettati per le assunzioni di personale, ivi comprese quelle effettuate in deroga o speciali .
LINK UTILI
- DL. 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”
- D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
Nella programmazione delle assunzioni le amministrazioni comunali devono tenere conto degli elementi di novità che si determineranno a partire dal prossimo 2025 come effetto delle regole attualmente in vigore e della possibilità di cedere le proprie capacità assunzionali solamente alle unioni e non ad altre forme di gestione associata, fermo restando che le progressioni verticali sono assoggettate alle stesse regole dettate per le assunzioni.
In premessa, si deve ricordare che non sono alle viste modifiche delle regole che presiedono alla disciplina delle capacità assunzionali dei comuni e, più in generale, degli enti locali. Questa previsione può essere formulata anche nel caso in cui, come effetto del previsto peggioramento delle condizioni della finanza pubblica e dei più rigidi vincoli dettati dalla Unione Europea, si determinassero le condizioni per una manovra restrittiva.
Occorre ricordare che il numero dei dipendenti dei comuni e degli altri enti locali sta infatti diminuendo comunque e che, semmai, si pone in modo sempre crescente la necessità di rendere “più appetibile” lo svolgimento della prestazione lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni locali. Basta ricordare il fenomeno della mancata accettazione dei vincitori dei concorsi e/o delle loro dimissioni durante il periodo di prova e/o comunque nei primi anni successivi alle assunzioni. Ed infine, che le numerose condizioni dettate dal legislatore per consentire la concreta effettuazione delle assunzioni finiscono con il limitarle o, per lo meno, ritardarle.
Le novità dal 2025 per le assunzioni nei comuni
I comuni cosiddetti “virtuosi” avranno ampliate le possibilità di incrementare la propria spesa per il personale e, quindi, di effettuare assunzioni di personale, in particolare a tempo indeterminato a partire dal 2025. Rimane fermo per queste amministrazioni il divieto di superare la soglia di cd virtuosità nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti. Si applicheranno dal 2025 le sanzioni previste per gli enti cd non virtuosi. Ricordiamo che per enti cd virtuosi si intendono quelli che hanno un rapporto tra spesa del personale dell’ultimo anno in cui è stato approvato il conto consuntivo ed entrate correnti degli ultimi 3 anni in cui sono stati approvati i conti consuntivi al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità del bilancio preventivo assestato dell’ultimo anno in cui è stato approvato il conto consuntivo più basso rispetto alla soglia fissata dal decreto 17 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, d’intesa con quelli dell’Economia e Finanze e dell’Interno, attuativo per i comuni delle nuove regole sulle capacità assunzionali contenute nell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019. E che per enti cd non virtuosi si intendono quelli in cui la soglia di cd virtuosità nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti è superato di oltre il 4%.
Fino a tutto il 2024, i comuni “virtuosi” possono aumentare la propria spesa di personale entro una percentuale di quanto hanno speso allo stesso titolo nell’anno 2018 entro il tetto fissato dallo stesso decreto prima ricordato. In alternativa a tale incremento, ove più favorevoli, possono utilizzare le capacità assunzionali non utilizzate degli anni 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015. Questi due vincoli all’aumento della spesa del personale saranno abrogati dal prossimo 1 gennaio, mentre continuerà a permanere il divieto di superare la soglia di “virtuosità” nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti fissata dallo stesso decreto.
I comuni “non virtuosi”, a partire dal prossimo 1 gennaio, potranno effettuare assunzioni di personale solamente nel tetto del 30% dei risparmi derivanti dalle cessazioni. Tale vincolo permarrà fino a che queste amministrazioni non saranno rientrate nella soglia dei comuni cd intermedi, cioè quelli che superano il parametro di virtuosità in una misura inferiore al 4%.
La cessione delle capacità assunzionali alle forme associative
I comuni possono cedere le proprie capacità assunzionali solamente alle unioni di cui fanno parte e non anche ad altre forme di gestione associata: sono queste le indicazioni fornite dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti delle Marche n. 106/2024, per la quale questo istituto ha una natura eccezionale e non può essere applicato in modo estensivo o analogico.
Sulla base delle previsioni dettate dal d.l. n. 34/2019, che ricordiamo ha previsto per i comuni nuove regole sulle capacità assunzionali basate non più sul cd turnover, cioè i risparmi delle cessazioni, ma sulla sostenibilità finanziaria, “il sistema di limiti alla capacità assunzionale, ancorato a parametri di sostenibilità finanziaria della spesa, da esse delineato, introducono un rigido e rigoroso vincolo di stretta corrispondenza tra l’entità della spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato ed ammontare complessivo delle entrate correnti, non suscettibile di essere derogato al di fuori delle ipotesi eccezionalmente e tassativamente previste dalla legge e, come tali, non estensibili analogicamente .. la disposizione derogatoria prevista dall’ultimo inciso dell’articolo 32, comma 5, TUEL, ai sensi del quale i Comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’Unione di Comuni di cui fanno parte”, non può essere applicata ad enti diversi”.
Le progressioni verticali assoggettate ai vincoli dettati per le assunzioni di personale
Le progressioni verticali sono assoggettate ai vincoli dettati per le assunzioni di personale: è quanto sostiene la Corte dei conti della Sicilia ( deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sicilia n. 134/2024). Tale vincolo si applica anche a quelle effettuate in deroga o speciali, di cui all’articolo 13 del CCNL 16.11.2022, perché comunque si determinano oneri a carico del bilancio dell’ente. Esso produce i suoi effetti in particolare negli enti dissestati ed in quelli che non hanno approvato il bilancio preventivo.
Ci viene ricordato a sostegno di tale tesi che, “per consolidata giurisprudenza, la progressione verticale rappresenta una ipotesi di assunzione in quanto comporta l’accesso del dipendente ad un nuovo posto di lavoro, risolvendosi in una ipotesi di novazione oggettiva”.
Dott. Arturo Bianco