Nel caso di un dipendente di ente locale vincitore di concorso per consigliere di prefettura si esclude che possa trovare applicazione la disciplina dell’art. 20, comma 10, del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, dato che il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001, rientra tra i dipendenti delle amministrazioni ancora assoggettate a regime pubblicistico per gli aspetti concernenti il trattamento giuridico ed economico del proprio personale.

ARAN, orientamento CCNL funzionali locali 20 dicembre 2019, n. 53

A margine

Un’amministrazione chiede all’ARAN se un dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un ente locale, vincitore di concorso per consigliere di prefettura che deve iniziare il corso di formazione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 139/2000, con la previsione di un periodo di prova di un anno, può avvalersi della particolare disciplina dell’art. 20, comma 10, del CCNL  delle Funzioni Locali del 21.5.2018 che prevede la conservazione del posto senza retribuzione presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova stabilita dal CCNL applicato presso l’ente o amministrazione di destinazione.

L’orientamento

L’ARAN ricorda che:

  • il comma 12 del medesimo articolo 20 precisa che il suddetto diritto alla conservazione del posto si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina;
  • come nella vigenza del precedente art.14-bis, comma 9, del CCNL del 6.7.1995, i cui contenuti sono stati sostanzialmente riprodotti nell’art. 20, comma 10, del CCNL del 21.5.2018, questa ultima previsione deve ritenersi applicabile solo nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, appartenenti comunque ad uno specifico comparto di contrattazione rientrante nella competenza dell’ARAN, che abbia previsto, nella propria disciplina negoziale, un’analoga regolamentazione.

Ad avviso dell’Agenzia, pertanto, la disciplina di cui si tratta non può trovare applicazione:

  1. nel caso di coinvolgimento di personale dipendente al quale non si applicano i CCNL sottoscritti in sede ARAN;
  2. anche in caso di provenienza da altro comparto di contrattazione collettiva, ove manchi quella condizione di reciprocità di cui si è detto, nel senso che non esista, nell’ambito della contrattazione collettiva di questo diverso comparto, una clausola di contenuto analogo che riconosca ai dipendenti vincitori di concorso in altro comparto di contrattazione, il diritto alla conservazione del posto nell’ente di provenienza, per la durata del periodo di prova.

Alla luce delle suesposte considerazioni l’ARAN esclude quindi che, nel caso prospettato, possa trovare applicazione la disciplina del citato art. 20, comma 10, del CCNL del 21 maggio 2018, dato che il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001, rientra tra i dipendenti delle amministrazioni ancora assoggettate a regime pubblicistico per gli aspetti concernenti il trattamento giuridico ed economico del proprio personale.

 


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