Il numero di 3 commissari previsto dalla vigente normativa per i concorsi pubblici relativi al personale addetto alla ricerca degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, rappresenta una garanzia procedurale inderogabile per l’Ente e non può essere ampliato alla luce della peculiarità dei profili professionali ricercati nell’intento di rinforzare le specializzazioni del collegio giudicante.
Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, sentenza 29 ottobre 2015, n. 740, Presidente Mollica, Estensore Passoni
A margine
Un candidato ad un concorso pubblico presso un IZS impugna di fronte al Tar, prima, il giudizio della commissione di non ammissione alle prove orali e, poi, la delibera, del Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico, che approva i lavori della commissione giudicatrice, contestando il numero dei componenti della stessa, superiore a quello previsto dalla normativa di riferimento.
In particolare l’Ente avrebbe nominato 5 commissari anziché 3, in violazione di quanto disposto dall’art. 4, del DPCM 7 giugno 2011 (*), che prescrive una commissione composta dal presidente e da due esperti nelle materie di concorso.
L’Istituto giustifica la propria decisione ampliativa, da un lato, con l’esigenza di “garantire un commissario competente in ciascuno dei quattro settori di gara” e, dall’altro, eccependo che il ricorrente non avrebbe evidenziato alcuna attività concretamente lesiva da parte della commissione, così difettando il suo interesse qualificato a contestarne la composizione.
Il Tar Abruzzo ritiene il ricorso fondato e lo accoglie rilevando che le regole circa la composizione della commissione di concorso stabilite dalla vigente normativa costituiscono un vincolo procedurale che non può essere disatteso ogni qualvolta la PA procedente, assumendo la “peculiarità” del singolo concorso, intenda rinforzare le specializzazioni nel collegio mediante ulteriori presenze di esperti; diversamente opinando, le composizioni delle commissioni giudicatrici si vedrebbero assoggettate ad una sorta di “geometria variabile”, in violazione delle norme di riferimento che ne regolano il dimensionamento, così che la PA che indice i concorsi potrebbe modulare, secondo personali valutazioni del momento, le tipologie numeriche e specialistiche del collegio, allegando esigenze di approfondimento e di migliore attendibilità degli scrutini valutativi.
Peraltro il Tar afferma che, per far valere il vizio di composizione del collegio, il ricorrente non è affatto tenuto a dimostrare in concreto, mediante prova inesigibile ed irrealistica, il vulnus che tale alterazione compositiva avrebbe recato sulla sua perfomance, risultando invece sufficiente “dimostrare il vizio”, al fine di consentire (anche) al ricorrente vittorioso in giudizio di poter nuovamente partecipare alla selezione, così affidandosi, per la valutazione del suo rendimento, ad un collegio correttamente e legalmente composto (Consiglio di Stato, sentenza n. 7353 del 24.11.2009).
Ciò posto, il giudice amministrativo dispone la caducazione di tutte le fasi concorsuali condotte dalla commissione irregolarmente composta, in vista di una riedizione della selezione conformemente ai dettami della sentenza.
di Simonetta Fabris
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(*) “Recepimento dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre 2010 recante la disciplina concorsuale per il personale addetto alla ricerca degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali”, in G.U., 12 ottobre 2011, n. 238.