E’ illegittima la determinazione sindacale per il conferimento di un incarico dirigenziale ex art. 110, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 se contenente una motivazione meramente tautologica

Tar Sicilia, Sez. II, sentenza n. 1198 del 17 maggio 2016Presidente Di Paola, relatore Cabrini

A margine

Un Comune indice più selezioni pubbliche per il conferimento, ai sensi dell’art. 110, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000, di diversi incarichi dirigenziali a tempo determinato della durata di un anno.

Sulla base delle disposizioni del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e del bando, viene previsto che, una volta verificata la sussistenza dei requisiti generali e specifici per i posti da ricoprire, l’elenco dei candidati idonei venga trasmesso al Sindaco affinchè questi, valutati i singoli curricula, con formale provvedimento motivato, individui i candidati prescelti.

L’istante, a cui viene preferito un altro candidato, lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 110, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990.

In sostanza, anche se la procedura pubblica volta al conferimento dell’incarico non ha natura concorsuale, resta doveroso rispettare i principi di imparzialità, trasparenza e par condicio, sì da condurre a selezionare soggetti in possesso di comprovata esperienza pluriennale e di specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.

Ciò malgrado, l’esito della selezione risulta viziato per aver condotto a conferire l’incarico ad un soggetto che, pur essendo un valido professionista, non ha mai rivestito incarichi dirigenziali di responsabilità equiparabili a quelli ricoperti dal ricorrente.

Investito del gravame, il Tar ravvisa un palese difetto di motivazione del provvedimento sindacale di assegnazione dell’incarico.

Le giustificazioni addotte dall’Amministrazione per il conferimento dell’incarico risultano infatti meramente tautologiche contenendo il solo riferimento all’esperienza maturata dal soggetto prescelto con le funzioni proprie del posto da ricoprire e con lo svolgimento di attività presso il Comune ma non dando in alcun modo conto delle ragioni per cui il vincitore sia stato preferito agli altri candidati.

Il giudice amministrativo sancisce quindi l’illegittimità della determinazione sindacale e ne dispone l’annullamento.

Stefania Fabris


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