Per il Consiglio di Stato, le turnazioni, esistenti sul mero piano fattuale, sono prive di rilevanza giuridica prima del provvedimento che istituisce e regola in seno all’Ente l’istituto.
Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 7 gennaio 2013, n. 11. – Pres. Baccarini, Rel. Gaviano
Il caso
Alcuni dipendenti di ruolo, che, all’epoca dei fatti, erano inquadrati nella V qualifica funzionale con profilo professionale di vigili urbani, avevano proposto ricorso dinanzi al T.A.R. per la Campania al fine di conseguire, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, il pagamento dell’indennità di turno (in forza delle disposizioni dell’art. 6 del d.P.R. n. 347/1983 e, successivamente, dell’art. 13 del d.P.R. n. 268/1987), per il periodo antecedente al momento in cui l’Ente di appartenenza, con deliberazione della Giunta municipale n. 1370/1990, aveva dato applicazione al predetto art. 13 del d.P.R. n. 268/1987. Gli interessati sostenevano, infatti, di aver svolto, anche prima che la succitata deliberazione dispiegasse i suoi effetti, le loro prestazioni lavorative seguendo un orario di servizio distribuito su turni giornalieri di lavoro, in quanto inseriti in struttura operativa erogante servizi continuativi per oltre dodici ore giornaliere.
Il T.A.R. Campania – Napoli, Sezione V, con sentenza n. 173/2009, da un lato aveva riscontrato l’inammissibilità del ricorso dei dipendenti, sul rilievo dell’omessa impugnativa della delibera n. 1370/1990, e dall’altro aveva giudicato il ricorso medesimo, altresì, infondato nel merito, respingendolo. Avverso tale pronuncia, gli interessati avevano, quindi, proposto appello, con il quale, oltre a contestare la necessità di impugnare la suindicata deliberazione n. 1370/1990, obiettavano che questa recava anche un’implicita presa d’atto delle organizzazioni comunali per turni già attive, ed infine deducevano l’ultroneità della motivazione con la quale il T.A.R. aveva giustificato la reiezione del loro ricorso nel merito.
La sentenza
La Sezione V del Consiglio di Stato, dopo aver osservato che, effettivamente, non era configurabile un onere degli interessati di insorgere avverso la deliberazione n. 1370/1990, ha ritenuto, però, sposando le argomentazioni del primo Giudice e respingendo così il ricorso, di non condividere la tesi degli appellanti per cui l’indennità di turnazione sarebbe dovuta per il solo e mero dato di fatto dello svolgimento dell’attività di servizio secondo una turnazione. Al contrario, la Sezione V ha chiarito che, come presupposto per la possibilità di corrispondere l’indennità in parola, occorre in primo luogo l’esistenza di una corrispondente organizzazione del relativo apparato amministrativo da parte degli organi di governo dell’Ente. Ma, poiché solo con la deliberazione n. 1370/1990 era stato per la prima volta istituito e regolato in Comune l’istituto della turnazione, individuando i servizi interessati e demandando ai loro responsabili la fissazione dei turni lavorativi giornalieri, le turnazioni già esistenti sul mero piano fattuale prima di tale provvedimento sono da considerarsi prive di rilevanza giuridica. Nemmeno può dirsi che la deliberazione n. 1370/1990 possa proiettare i propri effetti anche a ritroso nel tempo, in quanto essa, contrariamente da quanto sostenuto dagli appellanti, non recava anche un’implicita presa d’atto delle organizzazioni per turni già attive, così come già chiarito dal primo Giudice, per il quale la deliberazione predetta riguardava unicamente la presa d’atto, in funzione ricognitiva, delle strutture operative in relazione alle quali è stata ritenuta possibile, ma solo per l’avvenire, l’istituzione di turni allo scopo di migliorare la funzionalità dei servizi.
La Sezione V ha, poi, osservato come gli appellanti non avessero nemmeno dato prova del fatto dell’avvenuta loro sottoposizione a turnazione quando, invece, per l’attribuzione del beneficio dell’indennità di turno, non è sufficiente la mera appartenenza a strutture che comportino un’erogazione continuativa di servizi per almeno dodici ore, bensì occorre anche, e soprattutto, il presupposto dell’effettiva partecipazione individuale a delle turnazioni (vi debbono essere, cioè, rotazioni del personale interessato tra i turni predisposti dall’Amministrazione; al contrario, se, un’Amministrazione organizza un proprio servizio in più turni, ma i dipendenti assegnati ad esso non ruotano, bensì operano sempre nello stesso arco temporale, ai medesimi non può essere riconosciuta alcuna maggiorazione).
Conclusioni
Negli ultimi anni, l’indennità di turno è stata oggetto di numerose pronunce giurisdizionali, di pareri ed orientamenti applicativi, che si sono occupati, principalmente, di temi quali quelli della necessità di continuità del servizio quale presupposto per l’erogazione del compenso in parola (vedasi, ad esempio, la sentenza della Corte di Cassazione n. 8254/2010 e il parere dell’Aran prot. n. 3824/2010), del significato di effettiva presenza in servizio (vedasi, ad esempio, gli orientamenti applicativi dell’Aran RAL 759 e RAL 1409), della definizione della corretta articolazione dell’orario di servizio affinché si possa parlare di turno ai sensi della disposizione contrattuale (vedasi, ad esempio, gli orientamenti applicativi dell’Aran RAL 751 e RAL 755), della questione relativa al rapporto tra turno e festività infrasettimanale (vedasi, ad esempio, l’orientamento applicativo dell’Aran RAL 1208), e della necessità di rotazione ciclica dei lavoratori in ciascuna delle articolazioni orarie prestabilite.
Tale ultimo aspetto costituisce anche uno dei due principi che si evincono dalla lettura della sentenza n. 11/2013 del Consiglio di Stato la quale, a tal proposito, chiarisce che ai fini dell’attribuzione ai dipendenti degli enti locali del beneficio dell’indennità di turno non è sufficiente la mera appartenenza a strutture che comportino un’erogazione continuativa di servizi per almeno dodici ore, occorrendo anche, e soprattutto, il presupposto dell’effettiva partecipazione individuale a delle turnazioni. In altre parole – si legge nella sentenza – tale indennità spetta solo se vi siano state rotazioni del personale interessato tra i turni predisposti dall’Amministrazione. Se, invece, un’Amministrazione organizza un proprio servizio in più turni, ma i dipendenti assegnati ad esso non ruotano, bensì operano sempre nello stesso arco temporale, ai medesimi non può essere riconosciuta alcuna maggiorazione. Analoghe considerazioni si possono trovare anche negli orientamenti applicativi dell’Aran RAL 747 e RAL 749.
Il secondo principio che si evince dalla lettura della sentenza n. 11/2013 è stato, invece, meno affrontato in altre sedi; esso riguarda il fatto che le turnazioni, eventualmente già esistenti sul mero piano fattuale, prima del provvedimento che istituisce e regola in seno all’Ente l’istituto della turnazione (individuando i servizi interessati e demandando ai loro responsabili la fissazione dei turni lavorativi giornalieri) sono prive di rilevanza giuridica.