IN POCHE PAROLE…

Possibilità solo agli enti locali “virtuosi” di incrementare, in deroga al tetto del salario accessorio, la parte variabile dei fondi per la contrattazione decentrata.

Incentivi  per le funzioni tecniche al personale e ai dirigenti, effettivamente impegnati nella realizzazione degli impegni derivanti dall’attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi.


Art. 8 D.L. n. 13 del 24.2.2023 – “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”


Le amministrazioni locali, destinatarie di risorse PNRR ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 8, comma 4, del d.l. n. 13/2023, possono incrementare, in deroga al tetto del salario accessorio, la parte variabile dei fondi per la contrattazione decentrata entro il tetto fissato dal legislatore. Spetta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa destinare queste risorse, ovviamente utilizzando gli istituti previsti dai CCNL, e non vi è un vincolo di destinazione esclusiva alla incentivazione del personale impegnato nello svolgimento di queste attività. La destinazione al personale dirigente della incentivazione delle funzioni tecniche per le attività connesse alla realizzazione del PNRR, di cui al comma 5 dell’articolo 8 del d.l. n. 13/2023, non richiede che l’ente sia in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo per potere dare corso all’aumento della parte variabile del fondo.

La disposizione consente l’incentivazione del personale e dei dirigenti rispettivamente per sostenere il maggiore sforzo organizzativo richiesto e per le attività connesse all’attuazione del PNRR.

L’aumento del fondo

La prima possibilità è l’aumento dall’anno 2023 al 2026 della parte variabile del fondo fino al 5% della parte stabile del fondo dell’anno 2016. Tale aumento va in deroga al tetto del salario accessorio di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. Esso è consentito esclusivamente agli enti locali, quindi tale istituto non è applicabile da parte delle regioni. Occorre subito ricordare che siamo in presenza di una facoltà e non di un obbligo: spetta quindi alle singole amministrazioni assumere una decisione, tramite una deliberazione della giunta, ricordando che comunque questi oneri vanno compresi nella spesa del personale, in particolare per determinare le capacità assunzionali sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019.

Per potere dare corso alla utilizzazione di questa possibilità offerta dall’ordinamento gli enti devono essere in possesso, contemporaneamente, di tutti i seguenti requisiti: avere rispettato nell’anno precedente l’equilibrio di bilancio; avere rispettato nell’anno precedente i vincoli dettati dalla normativa sui parametri del debito commerciale e sui tempi medi di pagamento; avere nell’ultimo rendiconto una incidenza del salario accessorio ed incentivante non superiore all’ otto (8%) della spesa per il personale ed, infine, avere approvato il rendiconto dell’anno precedente entro i termini fissati dal legislatore.

Questa possibilità è prevista sia per il fondo dei dipendenti, che per il fondo dei dirigenti, che per il salario accessorio dei segretari comunali. Con riferimento al fondo dei dirigenti occorre ricordare che non vi è una parte variabile cui destinare questo incentivo. Per i segretari comunali occorre fare riferimento alla somma della indennità di posizione ed a quella di risultato.

La destinazione

Queste risorse entrano nella parte variabile del fondo del personale dipendente e devono essere ripartite dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa, utilizzando gli istituti previsti dal contratto nazionale, quindi in primo luogo l’incentivazione della performance individuale e di quella organizzativa.

Non vi è nel dettato normativo un vincolo di destinazione esclusivamente al personale che svolge le attività connesse all’attuazione del PNRR. Si deve pervenire a questa conclusione perché manca una esplicita destinazione nel dettato normativo e perché la possibilità di utilizzare questo istituto è finalizzata allo scopo di “garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa”, quindi per una finalità di carattere generale.

Il fatto che questa esigenza emerga con riferimento ai “rilevanti impegni derivanti dall’attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi”, non legittima la destinazione in modo esclusivo al personale direttamente impegnato in queste attività. Si deve ricordare che l’articolo 45, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 esclude la incentivazione delle funzioni tecniche per come disciplinata dalla stessa nel caso in cui siano previste altre forme di incentivazione per queste attività. Il che non esclude l’applicazione degli incentivi previsti dai CCNL: ad esempio, per specifica previsione dell’articolo 84 del contratto del 16 novembre 2022, i RUP ed il personale che svolge compiti connessi con l’attuazione di progetti, può essere destinatario della indennità di specifiche responsabilità, quindi in aggiunta all’incentivo delle funzioni tecniche.

Per i dirigenti si può ritenere che queste somme vadano destinate esclusivamente all’aumento della indennità di risultato, essendo questa la componente variabile alimentata dal fondo. Anche per i segretari si deve ritenere che la incentivazione sia destinata alla maggiorazione della indennità di risultato.

L’incentivo  ai dirigenti per l’attuazione del PNRR

Lo stesso articolo 8 del d.l. n. 13/2023, al comma 5, consente a regioni, enti locali ed amministrazioni del servizio sanitario nazionale di corrispondere la incentivazione delle funzioni tecniche ai dirigenti che sono impegnati nell’attuazione del PNRR. Questa disposizione è stata interpretata dall’ufficio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come una norma derogatoria rispetto alle previsioni di carattere generale e, quindi, non applicabile in via estensiva o analogica ad attività ulteriori. Ragione per cui non la si può estendere ad altre attività.

Non è necessario per la sua erogazione che le amministrazioni siano in possesso dei requisiti per potere incrementare il fondo per la contrattazione decentrata in deroga al tetto del salario accessorio per le finalità e nel rispetto dei vincoli dettati dai commi 3 e 4 dello stesso articolo del d.l. n. 13/2023. Si deve pervenire a questa conclusione perché il dettato normativo non prevede il rispetto di questa condizione e perché la disposizione si applica anche alle regioni ed agli enti del servizio sanitario nazionale che invece non possono utilizzare la possibilità di incrementare la parte variabile del fondo per la contrattazione decentrata. La disposizione si limita a motivare questa deroga con le stesse finalità previste per l’aumento delle risorse destinate al finanziamento del salario accessorio, quindi il riferimento va all’obiettivo di “garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi”. Senza che se ne possa trarre la conclusione che siamo in presenza di condizioni per potere riconoscere ai dirigenti gli incentivi delle funzioni tecniche per le attività connesse all’attuazione del PNRR.

dott. Arturo Bianco


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