Sulla legittimità o meno dell’esclusione da una selezione pubblica di un ex dipendente collocato in quiescenza
Tar Lazio, sezione prima bis – sentenza n. 3233 del 14 marzo 2016 – Presidente F.F. Mezzacapo, estensore D’Angelo
A margine
Nel corso di una procedura comparativa, per soli titoli, per il conferimento di più incarichi di medico a tempo determinato del Corpo dei vigili del fuoco, viene disposta l’esclusione di alcuni candidati già in posizione di quiescenza.
Secondo il tribunale amministrativo, nel caso di specie, è corretto fare applicazione della disposizione di cui all’art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012 relativa al divieto di conferire incarichi di collaborazione a lavoratori pubblici o privati in quiescenza (1).
La funzione di medico del servizio sanitario a tempo determinato dei vigili del fuoco può, infatti, essere considerata alla stregua di un incarico di collaborazione, tenuto conto della circostanza che il medesimo incarico può essere svolto anche da dipendente in servizio di una pubblica amministrazione a titolo di collaborazione e previa autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del d. lgs. n. 165/2001.
Stefania Fabris
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(1) “E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia”.