IN POCHE PAROLE…
I buoni pasto non erogati possono finanziare i trattamenti economici accessori dei pubblici dipendenti.
Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
I risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel corso del 2020 per effetto dell’emergenza COVID-2019, secondo la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 870 L. 178/2020), possono finanziare, nell’anno successivo e nell’ambito della contrattazione integrativa, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro nonché gli istituti del welfare integrativo.
Deroga ai vincoli – Tra l’altro, aspetto non marginale, tale destinazione può avvenire in deroga rispetto ai vincoli dettati dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, che impongono di non superare le risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio nel corso dell’esercizio 2016, assunte come base di riferimento.
E’ questa una delle novità che arrivano dalla Legge di Bilancio 2021 che mira a tenere conto dell’impatto, nell’esercizio 2020, dell’emergenza epidemiologica, nella prospettiva di reimpiegare i risparmi legati alle minori prestazioni dello straordinario ed alle minori erogazioni di buoni pasto.
Certificazione revisori – Si rende necessario, però, ricorrere ad un’apposita certificazione da parte degli organi di controllo, i quali devono provvedere all’attestazione dei risparmi effettivamente conseguiti, a fronte delle spese attese e che non sono state effettuate a causa dell’emergenza epidemiologica.
Le risorse così individuate possono essere destinate, nell’ambito della contrattazione decentrata, secondo quanto anticipato, al finanziamento di trattamenti economici accessori correlati alla performance ed alle condizioni di lavoro nonché di istituti legati al welfare integrativo.
Per quanto riguarda gli enti locali la novità riguarda principalmente i benefici conseguenti ai risparmi derivanti dalla minore erogazione di buoni pasto, considerando che già secondo la previsione di cui all’art. 67 del CCNL 21 maggio 2018 gli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario confluiscono nel fondo nell’esercizio immediatamente successivo.
In aggiunta, però, per effetto di questa previsione, è anche possibile la destinazione al welfare integrativo, garantendo così un più ampio ventaglio di scelte alle amministrazioni, fermo restando la possibilità di integrare le risorse in funzione delle minori erogazioni dei buoni pasto.
E’ anche possibile derogare rispetto ai vincoli caratterizzanti il trattamento accessorio (dato 2016) previa, però, certificazione degli organi di controllo, i quali sono chiamati ad attestare il risparmio realizzato nel corso del 2020 (sulla base del dato storico) per effetto delle minori spese derivanti dall’emergenza epidemiologica che, indubbiamente, ha indotto agli enti a contenere le spese per lo straordinario e per l’erogazione di buoni pasto in funzione della progressiva attivazione dello smart working per lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del personale dipendente.