IN POCHE PAROLE…
Le indicazioni dettate sulle progressioni economiche dalla Corte di Cassazione e dai pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica e Aran: l’esperienza maturata con contratti di somministrazione può dare corso alla maturazione della progressione economica; il tetto del 50% dei dipendenti che hanno diritto a beneficiare di questo istituto non può essere superato attraverso l’arrotondamento alla unità superiore nelle varie aree di inquadramento; non si possono considerare i periodi di esperienza maturati presso società in house; i compiti di coordinamento devono essere svolti alla data di attribuzione di tale beneficio; la revoca dell’incarico di coordinamento affidato ad un vigile non determina la decurtazione della maggiorazione.
I contratti di somministrazione
L’anzianità maturata come lavoratori somministrati può essere utilizzata per le progressioni economiche. Lo dice la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 31545/2024.
Leggiamo che “la negazione del diritto alla progressione economica in caso contratti, per giunta ripetutamente prorogati, di somministrazione nulli per mancanza dei requisiti della temporaneità ed eccezionalità dell’esigenza dell’utilizzatore, si pone in contrasto con il principio di non discriminazione, alla luce della disciplina contrattuale collettiva in materia e tenuto conto dell’onere di allegazione e di prova a carico rispettivo di ciascuna delle parti”.
Ci viene detto che, “nell’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, secondo cui al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano, oltre alle ferie, alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto ed ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili (intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva) in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine; nell’interpretazione della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la menzionata direttiva si applica ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico ed esige che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra dipendenti pubblici di ruolo e dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro, per il solo motivo che questi ultimi lavorino a tempo determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive nell’accezione di cui alla clausola 4, punto 1 di detto accordo quadro”.
L’arrotondamento
Non si può superare la quota limitata prevista dal legislatore del 50% dei dipendenti che hanno diritto a concorrere alle progressioni orizzontali con l’arrotondamento alla unità superiore tra le varie aree di inquadramento. Possono essere così riassunte le indicazioni contenute nel parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 001140/2025.
Non si può fare propria la lettura per cui “l’approssimazione del decimale all’unità superiore .. nel caso di una platea di potenziali beneficiari pari a n. 3 unità, porterebbe ad ammettere, premessa la capienza delle risorse a disposizione, un totale di n. 2 progressioni economiche ossia, una quota maggioritaria del personale interessato (più della metà), in maniera, quindi, non conforme né al dato letterale della norma né, per quanto sopra detto, alle finalità con essa perseguite”. Quindi non si può dare corso ad arrotondamenti delle progressioni economiche assegnate alle varie aree di inquadramento in modo da raggiungere una quota superiore a quella minoritaria. Per queste ragioni, si deve confermare “l’interpretazione già fornita del principio della cd. quota limitata” e di conseguenza la illegittimità del suo superamento applicando l’arrotondamento alla unità superiore nelle varie aree di inquadramento.
L’esperienza come dipendente di società in house
Solo l’esperienza maturata in una pubblica amministrazione può essere valorizzata nell’ambito delle selezioni per le progressioni economiche; di conseguenza si deve escludere quella che il dipendente ha maturato presso una società in house. E’ quanto ci dice il parere Aran CFL 263.
Leggiamo testualmente che “che l’esperienza che la disposizione contrattuale, contenuta all’art. 14 comma 2 lett. d) del CCNL 16.11.2022, intende valorizzare ai fini delle progressioni economiche può essere solo quella maturata nello stesso o altro comparto di una pubblica amministrazione riconducibile al D.Lgs. 165/2001”. Da qui la seguente conclusione: “si esclude che l’esperienza maturata dal personale presso una società in house, cui si applica il CCNL commercio terziario, possa essere valorizzata per i fini dell’istituto delle progressioni economiche”. Occorre conclusivamente aggiungere che, per il dettato contrattuale, tale esperienza deve essere maturata “nel medesimo profilo od equivalente .. nella stessa o altra amministrazione del comparto .. nonché nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi”.
Lo svolgimento si compiti di coordinamento dei vigili
L’agente di polizia locale ha diritto a ricevere la maggiorazione dell’importo della progressione economica previsto dal CCNL se alla data della sua attribuzione gli sono assegnati formalmente i compiti di coordinamento. E’ quanto ci dice il parere Aran CFL 264.
Leggiamo testualmente che “il requisito che legittima l’attribuzione del differenziale maggiorato, ossia l’attribuzione formale delle funzioni di coordinamento, deve sussistere al momento della decorrenza della progressione economica, qualora l’interessato ne sia beneficiario”.
La revoca dell’incarico di coordinamento dei vigili
A seguito della revoca dell’incarico di coordinamento che è stato conferito ad un vigile, non si determinano effetti sull’importo della maggiorazione dell’importo della sua progressione economica. E’ quanto ci dice il parere Aran CFL 265.
E’ richiesto, in modo testuale, che “il CCNL non ha previsto, per i casi di cambio di funzioni, forme di decurtazione dei differenziali stipendiali maggiorati acquisiti ai sensi degli artt. 92, 96 e 102 del CCNL 16.11.2022, i quali diventano a tutti gli effetti componenti stipendiali ex art. 73, comma 1 lett. a) del CCNL 16.11.2022”. Occorre cioè considerare che questo beneficio è acquisito in via permanente.
Dott. Arturo Bianco