A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 anche il singolo incarico di patrocinio legale dev’essere inquadrato come appalto di servizi.
Corte dei conti, sezione controllo per la regione Emilia Romagna, deliberazione n. 127 del 14 luglio 2017, Presidente Greco, relatore Lorenzini
A margine
Nel verificare le modalità adottate da un comune per l’affidamento dei servizi legali e di patrocinio, la sezione osserva che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, anche il singolo incarico di patrocinio legale deve essere inquadrato come un appalto di servizi.
Questa lettura emerge dalle disposizioni contenute nelle seguenti norme del nuovo codice:
– nell’articolo 17, che considera quale contratto escluso la rappresentanza legale di un cliente, da parte di un avvocato, in un procedimento giudiziario dinanzi a organi giurisdizionali, nonché la consulenza legale fornita in preparazione di detto procedimento;
– nell’articolo 4, secondo cui l’affidamento dei contratti esclusi deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità.
Non è quindi possibile considerare la scelta di un avvocato esterno all’ente come connotata da carattere fiduciario. Col nuovo codice, infatti, la distinzione tra affidamento di un singolo patrocinio e di un appalto di servizi sembra essere stata superata.
Da qui la necessità per ogni ente di:
a) operare preliminarmente una ricognizione interna finalizzata ad accertare l’impossibilità, da parte del personale, a svolgere l’incarico (Cfr Sezione Emilia Romagna, deliberazione n. 66/2016);
b) in sede di appalto, assicurare la massima partecipazione mediante una procedura di tipo comparativo, idonea a permettere a tutti gli aventi diritto di partecipare, in condizioni di parità e uguaglianza, alla selezione per la scelta del contraente.
In proposito, l’attuazione ai principi di cui all’art. 4 del codice dei contratti pubblici potrà essere garantita facendo uso di sistemi di qualificazione oppure redigendo un elenco di operatori qualificati, mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità.
Dall’elenco (articolabile per settori di competenza, senza prevedere un numero massimo di iscritti) potranno quindi essere scelti gli operatori che saranno invitati a presentare offerte (Cfr deliberazione dell’A.N.AC. n. 1158/2016) sulla base di un principio di rotazione, applicato tenendo conto, nell‘individuazione della “rosa” dei soggetti selezionati, dell’importanza della causa e del compenso prevedibile.
Solo in caso di motivata urgenza, tale da non consentire l’espletamento di una procedura comparativa, e ove siano stati istituiti elenchi di operatori qualificati, le amministrazioni potranno prevedere che si proceda all’affidamento diretto degli incarichi, comunque sulla base del predetto criterio di rotazione.
A completamento del quadro delle forme di collaborazione che possono intercorrere tra una pubblica amministrazione e un legale esterno, la Corte sottolinea che resta ancora possibile affidare a un legale un incarico professionale esterno di cui all’art. 7, co. 6 del T.U.P.I., avente quindi ad oggetto uno studio, una ricerca o, più frequentemente, un parere legale.
A questo tipo di incarichi continueranno ad applicarsi tutti i presupposti di legittimità degli incarichi professionali esterni individuati dalla giurisprudenza del giudice contabile.
Da ultimo, la sezione segnala l’importanza per gli enti di dotarsi di una precisa e completa regolamentazione interna, finalizzata a disciplinare la materia ai fini di un corretto agere amministrativo da porsi anche a presidio di una attenta spendita delle risorse pubbliche.
Stefania Fabris