IN POCHE PAROLE…

Niente arretrati ai segretari sulle indennità di risultato corrisposte. ll rimborso delle spese di viaggio per i segretari incaricati di  reggenze e/o supplenze spetta solamente se sono titolari di sede


La remunerazione degli incarichi dirigenziali ad interim spetta negli enti con i dirigenti a partire dallo scorso 17 luglio; negli enti senza dirigenti tale forma di remunerazione non può essere erogata; nel caso di unioni di comuni ai segretari possono essere erogate maggiorazioni della retribuzione di posizione e di quella di risultato; non possono essere erogati arretrati ai segretari sulle indennità di risultato corrisposte; il rimborso delle spese di viaggio per i segretari cui sono conferite reggenze e/o supplenze spetta solamente se sono titolari di sede; il tetto massimo della indennità di risultato può essere superato nelle unioni dei comuni e negli enti che hanno una struttura complessa. Sono queste le principali indicazioni fornite dall’Aran in risposta ai quesiti posti dagli enti locali sull’applicazione del CCNL 16 luglio 2024.

La remunerazione degli incarichi dirigenziali ad interim

La remunerazione degli incarichi dirigenziali ad interim conferiti ai segretari spetta negli enti con i dirigenti e la sua decorrenza iniziale si deve ritenere fissata dal 17 luglio 2024, cioè dal giorno successivo alla stipula dello stesso. Sono queste le indicazioni contenute nel parere Aran AFL 87.

Il parere ci ricorda che una prima condizione essenziale è costituita dal fatto che deve trattarsi “di una posizione dirigenziale pesata e spesata dal Fondo”.

In presenza di questi presupposti si applicano le regole dettate dallo stesso contratto nazionale per gli incarichi conferiti ad interim ai dirigenti, cioè la contrattazione decentrata determina la misura della maggiorazione della retribuzione di risultato sulla base della retribuzione di posizione non erogata. Il finanziamento di questa indennità è posto a carico del fondo della dirigenza ed il compenso “deve comunque essere correlato alla valutazione della performance”, quindi sulla base degli esiti delle valutazioni. La decorrenza è fissata, in assenza di diverse previsioni, a fare data dal giorno successivo alla stipula del contratto.

La remunerazione degli incarichi di responsabile

Gli incarichi di responsabilità conferiti ai segretari negli enti senza dirigenti in luogo di quelli di elevata qualificazione non possono essere remunerati con la maggiorazione della indennità di risultato alimentata da una quota dei risparmi delle risorse destinate alle EQ. Lo dice il parere Aran AFL 88.

Alla base della risposta negativa vi è la considerazione che la norma consente tale forma di remunerazione esclusivamente per gli incarichi dirigenziali conferiti negli enti in cui sono in servizio i dirigenti, che ci viene ricordato sono assoggettati allo stesso contratto.

Ci viene detto che la forma di remunerazione del conferimento di questi incarichi è costituita dalla possibile maggiorazione della indennità di risultato dal tetto massimo del 10% del trattamento economico in godimento al 15%. Quindi la utilizzazione dell’articolo 61, comma 2 bis, del CCNL 16 luglio 2024. Annota conclusivamente il parere che occorre restare nei “limiti della propria capacità di spesa” e che si deve inoltre garantire “il rispetto dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017”, cioè il tetto del salario accessorio dell’anno 2016.

Gli incentivi ai  segretari delle Unioni

I segretari delle unioni dei comuni possono essere incentivati attraverso maggiorazioni sia della retribuzione di posizione che di risultato. E’ quanto chiarisce il parere Aran AFL 82.

La prima può essere aumentata fino al 15%, ma occorre che ricorra la seguente condizione: “la somma degli abitanti dei comuni aderenti all’Unione” deve raggiungere “una soglia demografica superiore a quella della sede di titolarità del segretario”. Si tratta di una condizione che deve essere comunque rispettata.

La retribuzione di risultato può essere aumentata fino al 15% del monte salari del segretario. Per dare corso a tale remunerazione non occorre garantire il rispetto di specifiche condizioni.

La indennità di risultato

Non spettano arretrati ai segretari sulle indennità di risultato ed i criteri di valutazione della loro performance sono oggetto di informazione preventiva e di eventuale confronto solamente negli enti con la dirigenza, mentre non è prevista alcuna forma di relazione sindacale in quelli senza dirigenti. Lo chiarisce il parere Aran AFL 85.

La prima indicazione è che le nuove regole sulla indennità di risultato sono entrata in vigore lo scorso 17 luglio; di conseguenza, “la nuova disciplina produrrà effetti solo con riferimento alla valutazione dell’anno 2024”. La seconda indicazione è la seguente: non si può in alcun modo “procedere alla riliquidazione della retribuzione di risultato relativa agli anni pregressi, inclusi nella vigenza del CCNL”. E’ questa la conferma di un orientamento interpretativo che la stessa Aran ha già suggerito in precedenza. La terza indicazione è che solamente negli “enti nei quali è presente la dirigenza i criteri per la definizione del sistema di valutazione della performance sono oggetto di confronto”. Infine, “negli enti in cui non vi sono dirigenti, la predeterminazione dei criteri non è oggetto di alcuna forma di relazione sindacale”.

Il rimborso delle spese di viaggio nelle supplenze e nelle reggenze

Solamente i segretari che sono titolari di sede hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio nel caso di supplenze e/o reggenze. E’ quanto leggiamo nel parere Aran AFL 86.

Leggiamo testualmente che, sulla base delle disposizioni contrattuali, nei “casi in cui, non potendo assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni da remoto, debbano garantire la propria presenza presso l’ente presso il quale svolgono la reggenza. Il rimborso è a carico degli enti utilizzatori nei limiti delle disponibilità di bilancio”. Ci viene detto in conclusione che questo istituto non si può applicare ai segretari in reggenza e/o supplenza che non sono titolari di una sede.

Il superamento del tetto della retribuzione di posizione

Il tetto massimo della retribuzione di posizione dei segretari può essere superato fino al 15% e non al 10% del trattamento economico in godimento solamente nei due casi delle strutture complesse e delle unioni dei comuni. E’ quanto leggiamo nel parere Aran AFL 81.

Il primo caso è limitato unicamente ai segretari dei comuni capoluogo, delle province e delle città metropolitane ed è necessario che nell’ente vi sia una struttura complessa, cioè che la dirigenza sia articolata in due fasce e che alcuni coordinino altri dirigenti.

La seconda ipotesi si applica solamente nel caso in cui “la somma delle popolazioni dei comuni aderenti all’Unione corrisponda ad una fascia demografica superiore” rispetto a quella del comune in cui il segretario svolge la sua attività”.

dott.  Arturo Bianco


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