IN POCHE PAROLE…
Le regole sui criteri di riparto e di riduzione dell’incentivazione, la contrattazione decentrata, l’obbligo di astensione nel momento dell’erogazione e casi particolari: incentivi per interventi PNRR, per attività amministrativa e revisione prezzi.
L’Irap per gli incentivi deve trovare copertura nel quadro economico dell’intervento.
Le amministrazioni locali e regionali, così come tutte le amministrazioni pubbliche, devono dare attuazione alle previsioni dettate dall’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di incentivazione delle funzioni tecniche. Con il decreto correttivo che è attualmente in fase di esame e di approvazione saranno verosimilmente introdotte numerose ed importanti novità, a partire dalla estensione di questa forma di incentivazione in modo permanente anche ai dirigenti, ma nel frattempo è necessario che le amministrazioni diano corso all’applicazione delle previsioni dettate dal legislatore. Al riguardo possono essere utilizzati anche i pareri resi dall’ufficio di supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti e da Anac. Ricordiamo che i ritardi nella concreta applicazione di queste previsioni non possono determinare conseguenze negative per i dipendenti, che hanno diritto alla erogazione dei compensi per lo svolgimento delle attività previste dalla normativa e che non sono più legate alla aggiudicazione tramite una gara di appalto, estendendosi quindi anche alle concessioni
Il fondo e la contrattazione decentrata
Si deve ricordare in primo luogo che per la Ragioneria Generale dello Stato, indicazione che si muove in direzione opposta rispetto alle indicazioni fornite da Anac ed a quelle contenute nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo che è stata redatta dal Consiglio di Stato, le risorse per questa forma di incentivazione devono essere inserite nel fondo per la contrattazione decentrata. A parere di chi scrive è opportuno dare corso all’inserimento nel fondo di queste risorse, sulla scorta del parere della RGS, stante che non vi è una espressa deroga legislativa al principio di carattere generale per cui tutte le risorse destinate al salario accessorio del personale e dei dirigenti vanno inserite nel fondo per la contrattazione decentrata. Ovviamente queste risorse devono essere considerate in deroga al tetto del salario accessorio del 2016 e queste risorse non devono essere incluse nella spesa del personale.
Per le stesse ragioni, cioè per l’assenza di una espressa deroga legislativa al principio dettato dal d.lgs. n. 165/2001 per il quale la ripartizione di tutte le risorse destinate al salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti deve essere oggetto di contrattazione, non si conviene invece con la tesi della Ragioneria Generale dello Stato che esclude la contrattazione decentrata integrativa sui criteri di ripartizione di questa incentivazione. Ricordiamo che non è necessario che tale contrattazione sia effettuata ogni anno in sede di ripartizione del fondo, è necessario che sia effettuata in sede di disciplina triennale delle scelte contrattuali che hanno un carattere normativo. Dal che se ne deve trarre la conclusione che non è condizione necessaria per la erogazione di questo incentivo che sia intervenuta la contrattazione decentrata annuale di ripartizione del fondo.
La disciplina
E’ necessario che le amministrazioni si diano delle specifiche regole per l’applicazione della incentivazione delle funzioni tecniche. Anche se non siamo in presenza di un regolamento, è necessario uno specifico intervento, che sulla scorta di quello proposto dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni può essere chiamato “Disciplina per la corresponsione degli incentivi delle funzioni tecniche di cui all’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023”.
Si deve ritenere che in questa sede vadano decise, tra l’altro, la misura dei compensi da riconoscere per l’incentivazione, che va contenuta nel 2% dell’importo dell’opera o dei servizi o delle forniture.
Ed ancora che questa è la sede per disciplinare le decurtazioni da apportare nel caso di ritardi e/o di costi aggiuntivi, fermo restando che per l’articolo 45 deve trattarsi di “incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo”, quindi che non possono essere addebitati al personale.
Occorre considerare, anche, che il nuovo codice, a differenza del precedente del 2016, estende la possibilità di riconoscere l’incentivo anche per le concessioni, stante l’espressa previsione dell’art. 45 , comma 1, alla stregua del quale “1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. […]”.
L’entrata in vigore
Occorre ricordare che le disposizioni dettate dal d.lgs. n. 36/2023, ivi compreso l’articolo 45 che disciplina l’incentivo delle funzioni tecniche si applicano alle attività avviate dopo l’entrata in vigore della disposizione, quindi dopo lo 1 luglio 2023. Si deve ritenere che la disciplina attuativa delle amministrazioni opera sulle attività svolte a partire dalla data di entrata in vigore della disposizione, anche se gli enti non hanno nel frattempo adottato la disciplina, ma a condizione che gli oneri siano inseriti nel quadro economico dell’intervento.
L’obbligo di astensione
Nella concreta applicazione ed erogazione di queste risorse le amministrazioni devono rispettare il principio di carattere generale dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale. Quindi, il dirigente e/o il responsabile, se destinatario di questa forma di incentivazione, non può disporre con un proprio atto tale erogazione e deve essere sostituito da un altro dirigente o responsabile o dal segretario comunale o provinciale.
Gli incentivi ai dirigenti per gli interventi PNRR e PNC
L’art.45, comma 4, del d.lgs. 36/2023, in linea con quanto già previsto nel precedente codice dei contratti, ha escluso l’erogazione degli incentivi tecnici ai dirigenti. A tale carenza sta per supplire il “correttivo” al Codice, il cui disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in prima lettura, lo scorso 21 ottobre scorso. Nel frattempo, il supporto giuridico del MIT, con il parere n. 2059/2023, confermato con il parere 2436/2024, ha ricordato che l’art. 8, comma 5, DL 13/2023 relativo agli interventi finanziati con fondi PNRR-PN, che deroga a tale divieto, è disposizione speciale rispetto alle regole ordinarie (ex art. 45 D.Lgs. n. 36/2023). Pertanto, è possibile erogare anche ai dirigenti gli incentivi per funzioni tecniche per i progetti PNRR-PNC , limitatamente al periodo 2023-2026, e a condizione che i criteri di riparto siano oggetto di accordo in sede di contrattazione decentrata e poi trasfusi in un regolamento, stante quanto previsto all’art. 225, comma 8, D.lgs. 36/2023, sul regime transitorio applicabile a tali interventi.
… per le attività amministrative
Secondo il parere n. 2916/2024 del servizio di supporto del MIT, gli enti possono riconoscere l’incentivo anche per lo svolgimento di attività meramente amministrative, per esempio, nei casi di “collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)” e di “predisposizione dei documenti di gara”, come indicato nell’elenco delle attività incentivabili di cui all’allegato I.10 al Codice.
… per l’ufficio direzione lavori
Non è necessaria per l’erogazione degli incentivi delle funzioni tecniche l’attestazione della avvenuta costituzione dell’ufficio per la direzione dei lavori. Lo ha chiarito il parere del servizio di supporto del MIT, con il parere n. 2981/2024.
La costituzione di tale ufficio non è necessaria neppure per la realizzazione delle opere pubbliche di particolare complessità. Altra indicazione è che l’ elencazione delle attività incentivabili è contenuta, in attesa della emanazione del regolamento attuativo del codice dei contratti, nell’allegato 1.10 al d.lgs. n. 36/2023, ragione per cui l’eventuale costituzione dell’ufficio di direzione dei lavori non rileva ai fini della erogazione di questa incentivazione.
… per revisione dei prezzi
Sempre secondo il servizio di supporto giuridico del MIT (parere n. 2118/2023), le risorse per gli incentivi alle funzioni tecniche vanno determinati nella misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, e tale importo non può essere oggetto di modifica a fronte di revisione prezzi.
L’IRAP sull’incentivo delle funzioni tecniche
L’Irap per gli incentivi delle funzioni tecniche “dovrà trovare copertura nel quadro economico dell’intervento”. Lo chiarisce il parere del servizio di supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2986/2024. Il testo è molto laconico e rinvia all’articolo 10, comma 4, della bozza di regolamento – o per meglio dire di “Schema di disciplina” per questa incentivazione- predisposta dalla associazione ITACA per conto della Conferenza dei Presidenti delle Regioni. In tale documento ci viene detto che “Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge, esclusa l’Irap che trova copertura nel quadro economico”. Da qui sembra doversi trarre la conclusione che l’Irap va finanziata in tale documento, ma in aggiunta ai compensi del 2%, sia per la quota dell’80% da ripartire tra il personale sia per la quota del 20% per le altre finalità previste dal decreto.
dott. Arturo Bianco