L’Aran e le Organizzazioni sindacali hanno firmato il 21 febbraio, a notte fonda, l’«Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 per il personale del comparto “Funzioni locali“. Il contratto, un po’ avaro per quanto attiene ai miglioramenti economici (mediamente 65 euro), contiene in compenso nuovi benefici e forme di flessibilità per i lavoratori, rafforza le relazioni sindacali e riserva al personale della polizia locale, a riconoscimento della loro peculiarità, specifici trattamenti economici.
Applicazione – L’atteso contratto interessa circa 467.000 pubblici dipendenti di regioni, enti locali, camere di commercio e altri enti territoriali e riguarda il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018. Per la sua efficacia, si dovrà attendere. però, la stipulazione definitiva una volta concluso l’iter di verifica e controllo della sua compatibilità economica. Dalla data di stipulazione scatterà il countdown: trenta giorni, entro i quali gli enti dovranno applicare gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico (vedi, in questa Rivista la news del 21 febbraio 2018).
Aspetti normativi – Oltre agli aumenti economici e agli arretrati contrattuali per il 2016 e il 2017, il contratto prevede la regolamentazione di diversi istituti giuridici, quali assenze, permessi e congedi, orario di lavoro ore, ferie, codici disciplinari, rapporti di lavoro flessibile. L’accodo presta particolare attenzione ai permessi per l’effettuazione di terapie, visite specialistiche ed esami diagnostici e introduce la disciplina delle cosiddette “ferie solidali”. Il nuovo istituto della «cessione di permessi e ferie» consente ai dipendenti con figli minori in gravi condizioni di salute, che necessitino di una particolare assistenza, di poter utilizzare i giorni ceduti da altri lavoratori. Tutele specifiche sono riconosciute in caso di malattie gravi che richiedano terapie salvavita (quali chemioterapia ed emodialisi) e per le donne vittime di violenza.
Il Contratto prevede un tetto per la presenza di precari in ciascuna amministrazione: il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare, in ciascun anno, il 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Com’era nelle attese, è stato precisato che le disposizioni del CCNL riferite al matrimonio, o contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile.
Relazioni sindacali – Ampio spazio è riservato alle relazioni sindacali, disciplinati al titolo II dell’Ipotesi. Due i modelli relazionali previsti: a) la partecipazione; b) la contrattazione integrativa, anche di livello territoriale, ambedue da svolgere però nel rispetto dei principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti e in senso orientato alla prevenzione dei conflitti.
La partecipazione a sua volta si può articolare in tre modalità:
a) informazione, prevista per tutte le materie oggetto di confronto e di contrattazione integrativa, di cui costituisce il presupposto di attivazione;
b) confronto, attivabile a richiesta dei soggetti sindacali su diverse materie ( tipologie dell’orario di lavoro; criteri generali dei sistemi di valutazione della performance; individuazione dei profili professionali; criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa; criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità; trasferimento o conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati; verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate).
c) organismo paritetico per l’innovazione, previsto solo negli enti con più di 300 dipendenti per relazioni, stabili, aperte e collaborative su organizzazione, innovazione, miglioramento dei servizi e politiche formative.
Contrattazione integrativa – Molto nutrito l’elenco delle materie oggetto di contrattazione integrativa, che impegneranno annualmente la delegazione datoriale e quella sindacale. A questa forma di relazione sindacale sono riservate ben 23 materie, fra cui: a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo; b) i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance; c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche; d) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 18, comma 1, lett. h) la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa; e) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; f) l’incremento delle risorse destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, una riduzione delle risorse del Fondo; v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa.
Ampliati a 45 giorni, prorogabili di altri 45 gg, i termini della sessione negoziale, entro i quali si dovrà raggiungere l’accordo. L’ente, per alcune delle materie oggetto di contrattazione integrativa, potrà provvedere, in caso di mancato accordo, in via provvisoria, fino alla successiva sottoscrizione, a condizione, però, che prosegua le trattative al fine di pervenire in tempi celeri all’accordo. Per altre materie, invece, quali l’elevazione dei turni di reperibilità, dell’arco temporale per la distribuzione dei turni, del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale, del limite massimo individuale di lavoro straordinario, e, ancora, le misure in materia di sicurezza, la flessibilità oraria in entrata e in uscita, ecc, se la delegazione datoriale e quella sindacale non si accordano in 30 giorni, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di altri 30 giorni, ciascuna delle parti riassume le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
Formazione- Il contratto riconferma il ruolo primario della formazione del personale nei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione e precisa che deve essere destinata al finanziamento delle attività formative una quota annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale, da incrementare con eventuali ulteriori risorse per risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e dai canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.
Polizia locale – L’Ipotesi riserva specifici istituti economici al solo personale della polizia locale. Primo. Le ore di servizio aggiuntivo rese dal personale di polizia locale al di fuori dell’orario ordinario di lavoro per le attività di sicurezza e di polizia stradale effettuate in occasione di iniziative di carattere privato, devono essere remunerate con un compenso pari a quello previsto per il lavoro straordinario. Se prestate in giornate domenicali o di riposo settimanale, danno diritto ad usufruire di riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa. L’art. 56 dell’accordo ricorda che queste attività soggiacciono ai limiti previsti della legge sulla concorrenza del 2017, secondo cui i relativi costi non possono fare carico al bilancio comunale, ma devono essere posti interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento (art. 22, comma 3-bis, D.L. n. 50/2017).
Secondo. L’accordo prevede, poi, che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nei limiti della quota determinata dalla giunta comunale ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del Codice della strada, potranno essere destinati, fra l’altro, all’erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo per la sicurezza urbana e stradale.
Terzo. L’Ipotesi di contratto prevede anche un’indennità aggiuntiva giornaliera di servizio esterno (da 1 a 10 euro giornaliere), cumulabile con altre indennità ma non con quella di disagio (ora denominata “indennità per le condizioni di lavoro”) per il personale della polizia che rende la sua prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza. Da questa indennità dovrebbe restare escluso il personale che, pur appartenendo al servizio di polizia locale, presta la sua attività lavorativa ordinaria negli uffici, e anche se occasionalmente impiegato in servizi esterni, considerato che l’accordo precisa che il servizio esterno di vigilanza deve costituire la «prestazione lavorativa ordinaria giornaliera» dell’addetto.
Quarto. Gli enti, infine, possono erogare al personale inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, un’indennità di funzione per compensare l’esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito, cumulabile con altre indennità ma non con quella di disagio.