IN POCHE PAROLE …

Gli incarichi di cui all’art. 110, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000, possono essere conferiti a soggetti esterni solo se le correlate professionalità non sono rinvenibili nei ruoli dell’Amministrazione, e a fronte di esplicita motivazione, funzionale alla verifica della particolare e comprovata qualificazione professionale richiesta, e della insussistenza di professionalità equivalenti all’interno dell’Ente, anche ai fini del controllo della Corte dei conti.

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3717 del 23 aprile 2024 – Presidente FF Caputo, relatore Ponte

A margine

Il caso – Un Comune appella la sentenza di primo grado con cui il Tar ha accolto il ricorso, proposto da due dipendenti, per l’annullamento della programmazione del fabbisogno di personale a tempo determinato dell’Ente, del successivo avviso per l’assunzione di un funzionario tecnico, ai sensi dell’art. 110, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000, e della deliberazione di conferimento dell’incarico.

Secondo l’Amministrazione, il Tar non avrebbe considerato che l’esigenza di attingere a professionalità esterne era sorta dalla vacanza prevista nella dotazione organica dell’Ente.

La sentenza

Chiarita la propria giurisdizione in materia, i giudici di Palazzo Spada confermano che il Comune ha attivato la procedura di cui all’art. 110, co. 1. del Tuel:

  • da un lato, senza tenere conto della presenza nel proprio organico dei ricorrenti, dipendenti a tempo indeterminato, la cui idoneità professionale a ricoprire l’incarico non è mai stata contestata;
  • dall’altro, senza esplicitare adeguatamente le ragioni del ricorso alla procedura in contestazione.

E osservano che la modifica operata sull’organigramma, lungi dall’aver creato un posto vacante, aveva soppresso due posizioni già occupate, generando di conseguenza un esubero di personale all’interno del Comune.

Conclusioni

Il ricorso a contratti a tempo determinato da parte delle amministrazioni comunali è possibile nei limiti previsti all’art. 19, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001.

In sede di attribuzione di un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110 del Tuel, l’Amministrazione è obbligata a motivare la propria scelta con l’indicazione dei presupposti per l’assegnazione a soggetti esterni: il conferimento va, nello specifico, disposto a favore di soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibili nei ruoli dell’Amministrazione.

Ciò è espressione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa e, quindi, dei principi di imparzialità e buon andamento della Amministrazione stessa, oltre che di correttezza e buona fede nella scelta del contraente.

Stefania Fabris


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