IN POCHE PAROLE…
Incrementi del fondo per risorse decentrate destinati dal CCDI al finanziamento del welfare integrativo, in deroga al tetto del trattamento economico accessorio. Un’occasione per incrementare il benessere organizzativo, strumento efficace per rendere più attrattivo lavorare nelle pubbliche amministrazioni del comparto.
Deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 17/2024 del 9 ottobre 2024
CCNL 2019 – 2021 Funzioni locali
Gli incrementi del fondo per risorse decentrate che vengono destinati dal contratto collettivo decentrato integrativo al finanziamento dei benefici del welfare integrativo vanno considerati in deroga al tetto del salario accessorio.
E’ questo il principio dettato dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 17/2024. Il parere risolve in modo estensivo i contrasti emersi tra le sezioni regionali di controllo della Lombardia, del Piemonte e della Liguria e tra le prime due e la Ragioneria Generale dello Stato.
In particolare, viene dettato il seguente principio di diritto: “le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all’articolo 82 del CCNL [1], stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall’articolo 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali”.
Si deve subito evidenziare che la deliberazione della sezione autonomie introduce uno stimolo alle amministrazioni affinché diano corso alla implementazione delle risorse per il finanziamento del welfare integrativo. Ciò dovrebbe determinare l’effetto di accrescere il numero delle amministrazioni che faranno ricorso a questa possibilità. Il che si tradurrà in termini concreti nella possibilità di fornire un arco di opportunità aggiuntive per il personale e, quindi, di cominciare a rendere in concreto “più attrattivo” il lavoro subordinato nell’ente locale. L’importanza di questa pronuncia aumenta nelle amministrazioni in cui il fondo per la contrattazione decentrata è sostanzialmente vincolato nella sua concreta utilizzazione.
Il dettato contrattuale
Il finanziamento del welfare integrativo è disciplinato dalle previsioni dettate dall’articolo 82, comma 2, del CCNL 21 maggio 2018, per il quale “Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’articolo 79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa. Tra le risorse del Fondo sono prioritariamente utilizzate, anche in deroga al limite di cui al precedente periodo, quelle di cui all’art. 67, comma 3, lett. b) del CCNL del comparto Funzioni locali sottoscritto il 21.05.2018” (nda i risparmi derivanti dalla attuazione dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 16 del d.l. n. 98/2011).
Dal canto suo, per i dirigenti, l’articolo 26 del CCNL 16 luglio 2024 ha stabilito che “gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante l’utilizzo delle disponibilità già destinate a tale specifica finalità, da precedenti norme nonché, per la parte eventualmente non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato di cui agli articoli 57 e 91 del CCNL del 17.12.2020 (nda fondo dei dirigenti e dei dirigenti non medici della sanità), rispettivamente nel limite del 2,5% e del 5% delle complessive disponibilità degli stessi. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 57, comma 3, primo periodo e 91 comma 11 del CCNL 17 dicembre 2020” (nda la destinazione di almeno il 15% del fondo al finanziamento della indennità di risultato).
Le indicazioni della Sezione Autonomie
La deliberazione, che è stata richiesta dalla sezione regionale di controllo della magistratura contabile del Veneto, ricorda che per “la Sezione regionale di controllo per la Liguria, con un recente parere (del. n. 27/2024), in linea con l’orientamento MEF-RGS, n. 228052 del 18 settembre 2023 .. la tipologia di finanziamento del welfare della quota parte del fondo, richiede, comunque, l’osservanza del limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, facendo applicazione dei criteri di interpretazione sia letterale che logico-sistematico .. gli enti non possono incrementare il fondo con risorse di bilancio, se non nel rispetto del tetto alla spesa del salario accessorio”.
Viene altresì ricordato che “la Sezione delle autonomie, in ordine al rapporto tra disciplina vincolistica contabile da un lato e misure di natura assistenziale a carico degli enti territoriali dall’altro, con del. n. 22/SEZAUT/2015, ha stabilito che le conseguenze applicative possono essere ben diverse «se il focus è posto sulla prestazione percepita (più o meno omnicomprensiva di diverse voci), piuttosto che sulla spesa sostenuta dall’ente, considerando che gli oneri previdenziali costituiscono parte integrante della spesa stessa». In particolare, con riferimento all’obiettivo di riduzione della spesa da parte dell’Ente locale, ex art. 1, comma 557 dellaL. n. 296/2006 cit., la Sezione ha sottolineato che anche le linee guida adottate dalla Sezione delle autonomie in applicazione del disposto di cui all’art. 1, commi 166 e seguenti della legge n. 266/2005 includono espressamente i trattamenti derivanti da previdenza complementare (…) nell’aggregato da calcolare ai fini del previsto contenimento, così come, sono compresi nell’aggregato gli oneri previdenziali in generale (cfr. deliberazione n. 13/SEZAUT/2015)». Ne consegue che le somme accantonate a titolo di previdenza complementare debbono essere incluse nella spesa del personale oggetto di contenimento ai sensi dell’art. 1, co. 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, mentre vanno escluse dal calcolo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti. Con riferimento alle somme di cui all’art. 208 del d.lgs. n. 285/1992 si è, inoltre, precisato che la spesa per la previdenza integrativa di cui all’art. 208 non è una componente del trattamento economico, né fondamentale né accessorio e, come tale, non rientra nell’ambito di operatività del vincolo medesimo, avente ad oggetto esclusivamente l’ammontare complessivo del trattamento accessorio. Ciò in quanto le risorse impiegate per la realizzazione della finalità previdenziale di cui all’art. 208 del CdS., pur rientrando nella spesa per il personale, non hanno natura retributiva, bensì contributivo-previdenziale”.
Si deve ritenere che “l’opzione organizzativa adottata dalle amministrazioni .. di destinare quota parte del Fondo risorse decentrate al sostentamento degli oneri per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti, rappresenta una precisa scelta discrezionale concessa alle stesse dalla contrattazione nazionale.. Risorse finanziarie che, comunque, saranno assoggettate – in coerenza con i principi di prudenza e di proporzionalità che devono orientare l’azione amministrativa – al limite della capacità finanziaria degli enti e alle regole disciplinanti il processo negoziale della contrattazione integrativa con i suoi consequenziali controlli da parte dei revisori in ordine alla sostenibilità finanziaria e al contenimento della spesa del personale ai sensi dell’art. 1, co. 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296”.
dott. Arturo Bianco
[1] L’art. 82, comma 2, del CCNL 16/11/2022 (Contratto collettivo nazionale di lavoro 16/11/2022 relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2019-2021) stabilisce che gli oneri per la concessione dei benefici del welfare integrativo «sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’art. 79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa. Tra le risorse del Fondo sono prioritariamente utilizzate, anche in deroga al limite di cui al precedente periodo, quelle di cui all’art. 67, comma 3, lettera b) del CCNL del comparto Funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018»