In considerazione dell’irreparabilità del danno che potrebbe derivare dalla pubblicazione online, anche temporanea, dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti – ricorrenti, l’obbligo di pubblicazione deve essere sospeso in via cautelare.
Tar Lazio, sez. I quarter, ordinanza 2 marzo 2017, n. 1030, Presidente Mezzacapo, Estensore Bottiglieri
Alcuni dirigenti del Garante per la protezione dei dati personali si oppongono alla pubblicazione dei loro dati reddituali e patrimoniali (nonché dei loro coniugi e parenti entro il secondo grado che vi consentano) come prevista dal d.lgs. n. 33/2013 in seguito alla novella di cui al d.lgs. n. 97/2016.
A tal fine si rivolgono al Tar Lazio chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, delle note con cui il Segretario generale del Garante dispone in ordine a tali adempimenti, eventualmente previa disapplicazione dell’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 33/2013, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all’art. 14 comma 1, lett. c) ed f) del medesimo decreto anche per i titolari di incarichi dirigenziali ovvero, ove necessario, per la rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, o alla Corte Costituzionale della questione della compatibilità delle disposizioni citate con la normativa europea e costituzionale.
Il Tar Lazio accoglie l’istanza cautelare rilevando la consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso nonché l’irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti, discendente dalla pubblicazione online, anche temporanea, dei suddetti dati, da cui l’esigenza di salvaguardare la res adhuc integra nelle more della decisione del merito della controversia fissata ad altra data.