L’avvio del procedimento di scorrimento di una graduatoria non può essere arrestato per l’esaurimento delle facoltà assunzionali dell’ente, ma obbliga la PA a dar corso allo stesso e a concluderlo, con l’adozione di un provvedimento espresso in senso positivo o negativo verso gli istanti.

Tar Lazio, sezione III bis, 24 settembre 2013, n. 8436, Pres. Calveri, Est. Pisano

Sentenza n. 8436-2013

Il caso

Nel 2007 i ricorrenti partecipano ad un concorso pubblico per alcuni posti di dirigente di seconda fascia presso il Ministero della Pubblica Istruzione, collocandosi tra gli ultimi otto idonei della graduatoria.

Assunti i vincitori, l’amministrazione continua a lamentare la “persistente vacanza degli uffici dirigenziali di secondo livello”.

Conseguentemente chiede di essere autorizzata, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti (ex legge n. 95-2012) che impongono il taglio del 20 % degli uffici dirigenziali, ad assumere mediante scorrimento della graduatoria vigente, fino al suo esaurimento.

Un successivo D.P.C.M. del 28 ottobre 2011 autorizza quindi il Ministero a reclutare ulteriori 23 unità.

Questo tuttavia non procede allo scorrimento della graduatoria ma indice un nuovo concorso precisando che “l’indizione del concorso pubblico non costituisce elemento ostativo allo scorrimento della preesistente graduatoria nel rispetto delle vigenti limitazioni”.

Alla luce del comportamento dell’amministrazione, i ricorrenti, idonei ma non assunti, presentano istanza di formale diffida in riferimento alle modalità di assunzione adottate, per obbligare il Ministero a concludere il procedimento con lo scorrimento della graduatoria per l’anno 2013.

Quest’ultimo resta tuttavia nuovamente inerte.

Il successivo ricorso è volto a dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dalla PA sulla diffida presentata e a condannare la stessa all’adozione di un provvedimento espresso che dia attuazione allo scorrimento.

La sentenza

Il Tar Lazio accoglie il ricorso.

Secondo il giudice, il Ministero ha omesso di concludere il procedimento avviato con la richiesta di autorizzazione ad assumere, e relativo alle assunzioni da avviare nell’anno 2013, nelle quali vanno ricompresi anche i soggetti ricorrenti.

Tale avviso è confermato anche da una deliberazione dello stesso Ministero tramite la quale si dispone il reclutamento, nell’arco dell’anno 2012, di altri 5 idonei dalla medesima graduatoria e si conclude il relativo procedimento.

Ciò nonostante il suddetto provvedimento non dà contezza dei limiti numerici che impongono all’amministrazione di assumere solo 5 unità per il 2012, ma soprattutto non specifica se, come ed entro quali termini, l’amministrazione proseguirà lo scorrimento della graduatoria per l’anno 2013 in riferimento ai ricorrenti.

In conclusione, ad avviso del Tar, il procedimento non può ritenersi concluso per gli otto idonei, vista la mancanza di un provvedimento espresso che disponga sulla loro situazione.

Più precisamente il giudice chiarisce che “l’art. 2 della legge n. 241-1990 codifica un principio generale dell’ordinamento secondo cui l’Amministrazione è sempre tenuta ad adottare un provvedimento motivato sulle istanze volte ad ottenere l’esercizio del potere di cui è titolare (e ciò anche quando ritenga di dover respingere le domande presentate), anche al fine di consentire agli interessati di poter utilizzare tutti gli strumenti per la tutela delle proprie ragioni”.

Per tale motivo i giudici amministrativi accolgono il ricorso dichiarando l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza dei ricorrenti e obbligano la stessa a rispondere loro attraverso un provvedimento espresso.

La valutazione della sentenza

La pronuncia prende in esame il dovere generale di provvedere oggi in capo alle amministrazioni pubbliche.

In particolare la versione attuale dell’art. 2, c. 1 della legge n. 241-1990 prevede che:

“ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta  irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”.

Evidentemente, secondo il Tar, questa norma si applica a ogni tipo di istanza, anche a quelle attinenti alla materia dei pubblici concorsi.

Più precisamente, l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi anche se l’istanza di diffida attiene alle modalità adottate per l’assunzione del personale dirigenziale nonché alla pretesa di scorrimento, per l’anno 2013, della graduatoria del concorso pubblico in argomento.

Ciò indipendentemente dalla qualità di vincitori o di idonei dei soggetti collocati nella graduatoria finale.

Tale precisazione assume particolare rilievo soprattutto se si considera che il legislatore ha espressamente escluso, in materia di concorsi pubblici, l’indennizzo da mero ritardo nella conclusione del procedimento (ex art. 2 bis, c. 1 bis, della l. n. 241-1990).

Infine, per la risoluzione della controversia, i giudici hanno sicuramente tenuto in considerazione anche quanto disposto per le amministrazioni statali dal recente d.l. n. 101-2013, convertito in legge n. 125-2013.

L’art. 4, c. 3, del d.l. n. 101 subordina, infatti, l’autorizzazione all’indizione di nuove procedure concorsuali, alla preventiva verifica circa:

  1. l’avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori dei concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, salve comprovate, non temporanee, necessità organizzative adeguatamente motivate e
  2. l’assenza di idonei collocati nelle medesime graduatorie, se approvate a partire dal 1º gennaio 2007.

Tra l’altro va evidenziato che l’ art. 4, c. 4, del d.l. “Razionalizzazioni nella PA” ha disposto, per tutte le amministrazioni, la proroga dell’efficacia delle graduatorie in essere fino al 31 dicembre 2016.

di Simonetta Fabris


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