IN POCHE PAROLE …

Mobilità volontaria facoltativa prima di effettuare le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Periodo massimo di 2 anni e non più di uno per gli incarichi gratuiti ai pensionati. Stop per il 2025 all’inconferibilità per gli amministratori nei comuni con più di 15.000 abitanti. E anche altro…

 D.L. 27.12.2024, n. 202


La mobilità volontaria per l’anno 2025 e, in via permanente, per le stabilizzazioni di cui al d.l. n. 44/2023, ritorna ad essere facoltativa prima della effettuazione di assunzioni a tempo indeterminato. Tutte le pubbliche amministrazioni  possono conferire incarichi dirigenziali e/o direttivi ai pensionati pubblici e privati per una durata massima di 2 anni e non più solo di 1. Sono alleggerite le ipotesi di inconferibilità per gli amministratori. Possono essere così riassunte le principali disposizioni contenute nel testo del d.l. n. 202/2024, cd milleproroghe 2025, che è stato approvato in prima lettura da parte del Senato della Repubblica. La Camera dei Deputati ha approvato il 20 febbraio 2025 in via definitiva il disegno di legge “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202e.

La disposizione conferma il testo iniziale per la esclusione fino al 30 aprile della maturazione di responsabilità amministrativa e/o contabile per la colpa grave, per cui occorre dimostrare la presenza del dolo. Ed ancora viene confermato il superamento del vincolo della gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni.

La mobilità volontaria

Per tutto l’anno 2025, come già previsto dalla legge n. 56/2019 e successive modificazioni fino allo scorso 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche -ivi compresi ovviamente i comuni- non sono obbligate a svolgere la procedura di mobilità volontaria prima di dare corso ad una assunzione a tempo indeterminato, per come previsto in via ordinaria dall’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001. Questa disposizione si applica tanto nel caso di assunzione effettuata tramite indizione di un concorso pubblico, quanto in quello in cui sia effettuata tramite lo scorrimento di una graduatoria propria o di altro ente quanto nel caso in cui sia effettuata tramite la utilizzazione dell’albo di idonei di cui all’articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021. Sulla base di questa disposizione, la scelta della indizione delle procedure di mobilità volontaria prima di effettuare assunzioni a tempo indeterminato ritorna ad essere come una mera possibilità e non un obbligo per il 2025, nonché in via permanente prima delle stabilizzazioni di cui al d.l. n. 44/2023, sia per i precari assunti dalle PA in primo luogo per l’attuazione del PNRR che per quelli assunti nell’Italia centrale per il sisma. Ricordiamo che dallo scorso 1 gennaio le pubbliche amministrazioni dovevano invece dare corso alla mobilità volontaria prima di avviare le procedure per le assunzioni a tempo indeterminato.

La disposizione produce come effetto che le amministrazioni possono ridurre di alcuni mesi i tempi di assunzione: si deve ricordare che gli avvisi di mobilità volontaria devono sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001 essere pubblicati per almeno 30 giorni sul sito dell’ente, oltre al vincolo della pubblicazione sul portale Inpa del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Occorre ricordare che è prevista una riforma dei vincoli a ricorrere alla mobilità volontaria nelle pubbliche amministrazioni con l’emanando decreto legge sul reclutamento, la organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche, modifica che dovrebbe prevedere una quota di assunzioni da riservare alla mobilità volontaria.

Non vi sono invece modifiche alle previsioni dettate dall’articolo 34 bis del d.lgs. n. 165/2001. Rimane il vincolo, prima di dare corso ad assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato di durata superiore ad 1 anno, salvo che siano effettuate per l’attuazione del PNRR o ex articolo 110 TUEL, di dare corso alla comunicazione alla Funzione Pubblica ed alla struttura regionale preposta per l’assegnazione di personale in disponibilità e di attendere la risposta negativa o che siano decorsi almeno 20 giorni dalla ricezione da parte del Dipartimento della FFPP.

Gli incarichi dirigenziali e direttivi ai pensionati

Tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi i comuni, possono conferire a titolo gratuito incarichi dirigenziali o direttivi a pensionati per un periodo massimo di 2 anni e non più di uno. Viene aggiunto che questi incarichi non possono però essere rinnovati e non possono neppure essere prorogati. Questa disposizione si applica senza prevedere che vi siano differenze tra ex dipendenti della stessa o di un’altra pubblica amministrazione. Essa si estende anche agli ex dipendenti o dirigenti di aziende private. La disposizione è dettata come modifica del quarto periodo dell’articolo 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012.

Non sono modificate le disposizioni che vietano il conferimento ai pensionati di incarichi di consulenza, salvo che a titolo gratuito.

Le inconferibilità per gli amministratori

L’articolo 1, comma 10 octies stabilisce che fino al 31 dicembre 2025 non si applica l’inconferibilità agli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali delle regioni di cui all’art. 7, comma 1, del d.lgs. 39/2013 sia ai consiglieri dei comuni sia quello delle loro forme associative che hanno una popolazione superiore a 15.000 abitanti.

L’articolo 21, comma 5 quinquies (abrogazione dell’articolo 7, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013) consente agli amministratori dei comuni e delle gestioni associate con più di 15.000 abitanti di essere destinatari di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali nello stesso comune e negli enti della stessa regione.

L’articolo 21 bis stabilisce che non si applica per gli anni 2025 e 2026 il termine per cui sono eleggibili a presidenti delle province i sindaci con mandato che scade fino a non prima di 18 mesi dalla data di svolgimento della elezione. Rimane fermo che la cessazione dalla sindacatura determina la decadenza dall’incarico di presidente della provincia.

Le altre prescrizioni

Rimane confermata la previsione iniziale del decreto, contenuta nei commi 2 e 3 dell’articolo , sui termini della prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria inerenti ai dipendenti pubblici (lettera a) e ai soggetti (lettera b) titolari con pubbliche amministrazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (o di rapporti che si possono considerare come assimilati a quest’ultima categoria). Si dispone il differimento al 31 dicembre 2025 del termine finale di applicazione della norma transitoria che, per i casi di mancato versamento delle suddette contribuzioni da parte delle PA, esclude l’applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora.

Sulla base del comma 10-quinquies dell’articolo 1, che è stato introdotto nel corso dell’esame da parte del Senato, le PA possono disporre la proroga della durata degli incarichi degli OIV in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione per un periodo superiore alla durata e comunque entro il tetto massimo del 31 dicembre 2027. Tale proroga è prevista nelle more di una riforma organica annunciata dalla stessa disposizione.

Sono confermate senza modifica le disposizioni che esentano fino a tutto il mese di aprile dalla maturazione di responsabilità amministrativa nei casi di colpa grave e che abrogano il vincolo di gestione associata delle funzioni essenziali da parte dei piccoli comuni.

Dott. Arturo Bianco


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