IN POCHE PAROLE…
E’ illegittima la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo oltre l’anno di riferimento. Non è sufficiente la stipula a fine anno di una mera pre-intesa.
Si pongono seri dubbi sulla legittimità della contrattazione collettiva decentrata integrativa tardiva intesa come sottoscrizione della intesa nella parte finale dell’anno. Si deve ritenere illegittima la stipula di tali documenti oltre l’anno. Per evitare di commettere questi errori le amministrazioni locali possono dare corso alla deliberazione unilaterale e stabilire la sua durata provvisoria. Sono queste le indicazioni che ci arrivano dai più recenti pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.
La deliberazione unilaterale
Nel caso in cui non si sia dato corso alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo, ogni amministrazione può adottare una deliberazione unilaterale, istituto che ricordiamo essere previsto dal d.lgs. n. 165/2001, sulla scorta delle disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 150/2009 e modificate dal d.lgs. n. 75/2017. Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni fornite dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 257/2024.
La prima indicazione è la seguente: “in caso di mancata sottoscrizione, l’Amministrazione dovrebbe, senza alcun esito, provvedere unilateralmente, seppur magari solo in via provvisoria, all’adozione dell’atto unilaterale ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. Non è giustificabile in alcun modo e per nessuna ragione, la sottoscrizione di un contratto decentrato alla fine del secondo esercizio successivo a quello di riferimento”. In questa direzione viene richiamata la deliberazione n. 201/2019 della stessa sezione di controllo della magistratura contabile.
Ci viene inoltre detto che “l’Ente, per il futuro, completi l’iter procedurale finalizzato all’accordo decentrato entro i primi mesi dell’esercizio di riferimento”, prescrizione che in parte riprende la previsione dettata dal CCNL 16 novembre 2022, che impone agli enti locali ed alle regioni di provvedere alla costituzione del fondo ed all’avvio della contrattazione decentrata di norma entro il mese di aprile, sempre che l’ente abbia approvato il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
Il contratto sottoscritto oltre la fine dell’anno
Il contratto collettivo decentrato integrativo deve essere stipulato definitivamente entro l’anno. E’ quanto ci dice la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 198/2024. Non si può considerare sufficiente la stipula di una semplice preintesa, ma l’iter deve essere completato.
Si applica il principio contabile n. 5.2, lettera a) e vengono richiamate le indicazioni contenute nella deliberazione della magistratura contabile del Friuli Venezia Giulia n. 29/2018. I principi contabili devono essere integrati con la previsione dettata dai CCNL, da ultimo quello del 16 novembre 2022, che all’articolo 80 comma 1, ultimo periodo, stabilisce testualmente che “sono rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’articolo 79, comma 1 (nda quelle di parte stabile) non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”. Dal che si trae la conclusione che anche in caso di fondo costituto e non contrattato le risorse di parte variabile non possono essere utilizzate dopo l’anno a cui si riferiscono.
Ci viene inoltre ricordato che “la stipula dei contratti collettivi .. costituisce il presupposto indefettibile per l’erogazione delle risorse e il titolo giuridico legittimante il pagamento” del salario accessorio sia ai dipendenti che ai dirigenti. Inoltre, “la prima fase del procedimento consiste nell’individuazione, in bilancio, delle risorse (stabili e variabili) che andranno a finanziare il fondo, la seconda è rappresentata dalla costituzione del fondo mediante atto di natura gestionale sottoposto alla certificazione dell’organo di revisione, e la terza è costituita dalla sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i principi della competenza finanziaria potenziata, integra il titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione. Solo allorché l’intero iter risulti completo, l’Ente può impegnare il fondo ed erogare i pagamenti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata”.
Sulla possibilità di sottoscrivere nell’anno successivo il contratto decentrato dell’anno precedente, viene dato un parere completamente “negativo, stigmatizzando la prassi della cosiddetta contrattazione tardiva, ovvero quella che interviene nell’esercizio successivo a quello di riferimento, e affermando che, in assenza di sottoscrizione dell’accordo decentrato entro il 31 dicembre dell’esercizio di competenza, l’Ente non può impegnare le somme destinate al pagamento di specifici progetti.. non risulta ammissibile una contrattazione in sanatoria nell’anno successivo e quindi, la mancata sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo entro l’anno, impedisce l’erogazione del salario accessorio, ad eccezione degli effetti che derivano dal principio di ultrattività delle precedenti intese e di quelle indennità disciplinate esclusivamente dal Ccnl: turno, reperibilità e compensi aggiuntivi per le giornate festive”. Su questo punto si devono evidenziare i pareri Aran CFL 17, quello citato della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia n. 28/2018 e quello della stessa sezione n. 29/2018, richiamato anche dal parere della sezione regionale di controllo del Veneto n. 201/2019, per i quali si deve ritenere che, “pur in presenza di un contratto integrativo sottoscritto l’anno successivo, sussistano tutti i requisiti sostanziali per l’erogazione dei compensi correlati alla performance: oltre a un’adeguata, formale e definitiva costituzione del Fondo entro l’anno, certificato dall’Organo di revisione, anche una tempestiva assegnazione degli obiettivi (individuali e/o collettivi) in modo che il personale dipendente abbia potuto dispiegare consapevolmente e proficuamente le proprie energie lavorative a fronte dell’attività incentivata e nell’interesse finale dell’ente. Sussistendo tali requisiti sostanziali ed avendo la contrattazione integrativa – ancorché definitasi nell’anno successivo – operato nei limiti del suo ambito di riferimento, senza avere alcuna parte nell’individuazione degli obiettivi, nella determinazione del loro valore e del personale da coinvolgere, nella fissazione dei criteri di valutazione, le somme destinate ad incentivare la produttività possono comunque essere erogate. Per operare in tal senso, devono necessariamente sussistere anche gli ulteriori presupposti fissati dalle norme contabili affinché le risorse non impegnate nell’anno di riferimento possano confluire nella parte vincolata dell’avanzo di amministrazione (ovverosia, la previa costituzione del Fondo nel corso dell’esercizio e la intervenuta emissione della certificazione dell’organo di revisione)”.
Infine, viene evidenziato che “in assenza di predefiniti criteri di ripartizione, seppure di carattere generale, ma pur sempre aderenti alla realtà amministrativa di riferimento, è tardiva anche la contrattazione decentrata la cui sottoscrizione intervenga sul finire dell’anno di riferimento e che non consista in una presa d’atto di una attività incentivante già pienamente in corso, oltre che parzialmente realizzata, per quanto non ancora verificata nei risultati .. la parte variabile di retribuzione di incentivazione è un elemento retributivo che può essere riconosciuto solo se correlato al raggiungimento di specifici obiettivi connessi all’attività svolta dal dipendente, fissati in via preventiva dall’Amministrazione. La corresponsione della stessa al di fuori dei parametri normativi e contrattuali sarebbe del tutto incongrua ed indebita”.
dott. Arturo Bianco