Le pubbliche amministrazioni possono, entro certi limiti e con regole in parte diverse da quelle previste per le aziende private, fare ricorso ai voucher, reintrodotti dalla manovra correttiva 2017.
Si chiama contratto di prestazione occasionale, ma si legge voucher, l’istituto regolato dall’art. 54 bis della legge 96/2017 di conversione del decreto legge 50/2017. E può essere utilizzato anche dalla pubblica amministrazione (come peraltro già ammesso, pur nel silenzio della previgente normativa, dal Consiglio di Stato, sentenza n. 1034/2016), peraltro, senza il rischio per il datore di lavoro pubblico di incorrere nella sanzione della conversione del rapporto precario in rapporto a tempo pieno e indeterminato, prevista per i soli utilizzatori privati in caso di superamento dei limiti di spesa e di durata.
Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un’azienda privata con meno di cinque dipendenti o una pubblica amministrazione, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato articolo 54 bis del decreto – legge n. 50 del 2017.
Ambito di applicazione – Possono avvalersi dei contratti di prestazione occasionale tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del TUPI, a prescindere del numero di dipendenti in servizio. Alle pubbliche amministrazioni, infatti, non si applica la soglia massima di cinque dipendenti prevista per le aziende private.
I voucher possono essere utilizzati dalla PA per attività di assistenza, di solidarietà, per calamità naturali, per manifestazioni, e, in particolare:
a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà , di disabilità , di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà , in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
Vincoli – Diversi i vincoli da rispettare. Oltre ai limiti comuni anche alle aziende private, per le pubbliche amministrazioni il ricorso ai voucher soggiace ai vincoli dettati dalla disciplina in materia di contenimento delle spese di personale. Il riferimento è, quindi, sia ai vincoli per il ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato, e, quindi, all’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, sia a quello più generale, di contenimento della spesa del personale (spesa del personale per gli enti assoggettati al patto di stabilità nell’ultimo anno inferiore a quella media del triennio 2011/2013, art.1, co 557 e ss. della legge n. 296/2006, e per gli enti che non erano soggetti al patto di stabilità (comuni fino a 1.000 abitanti, unioni dei comuni e comunità montane) inferiore a quella del 2008, art. 1, co 562, legge n. 296/2006,e successive modificazioni).
Non solo. Questa tipologia di contratto, come qualsiasi altro contratto di lavoro flessibile stipulato da una pubblica amministrazione ex art. 36 d.lgs. 165/2001, richiede, a differenza di quanto avviene per il datore di lavoro privato, una causa ben precisa: la necessità di soddisfare esigenze temporanee o eccezionalità». Temporaneità o eccezionalità , peraltro, già insita nella stessa natura delle attività per le quali è possibile attivarlo.
Gli altri vincoli, comuni a tutti i datori di lavoro, riguardano il tetto massimo di spesa, che non può essere complessivamente superiore a 5.000 euro e a 2.500 euro per prestatore, e quello di durata che non può superare la soglia delle 280 ore annue. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese da titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, da giovani con meno di venticinque anni di età , se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; da persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, e da percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Non è chiaro se sia applicabile alla pubblica amministrazione la regola secondo cui non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Attivazione – E’ necessario, come condizione per l’utilizzo, che gli enti si registrino presso l’Inps. L’apposita “piattaforma informatica INPS” supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti.
Le amministrazioni pubbliche, come gli altri utilizzatori, devono comunicare all’Inps attraverso la suddetta piattaforma entro un’ora prima dell’inizio della prestazione, i dati anagrafici, il luogo e l’oggetto della prestazione, le date di inizio e termine della prestazione, e il compenso pattuito. La dichiarazione può essere revocata nel caso in cui la prestazione non abbia corso
Diritti dei lavoratori– Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità , la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata dell’INPS, e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata. Inoltre, ha diritto, come qualsiasi altro lavoratore, ai riposi giornalieri, alle pause e ai riposi settimanali.
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Appalti – Le pubbliche amministrazioni sono interessate dalla nuova normativa anche sul fronte degli appalti pubblici. Devono, infatti, verificare che non vengano utilizzati i «voucher» nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o di servizi, stante il divieto previsto al comma 14, lett. d) della disposizione in esame.