Se la sanzione disciplinare è irrogata con notevole superficialità e approssimazione, gli eventuali costi sostenuti dalla PA, per spese di lite, devono essere posti a carico del dirigente per colpa grave.
Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 89 del 29 marzo 2016, Presidente Greco, Relatore Gribaudo
A margine
Un dirigente sanziona con un rimprovero verbale un dipendente, per aver apposto, sulla porta dell’ufficio, un cartello che recava un avviso circa la chiusura dello stesso per assenza del personale per ferie ed altre attività di assistenza istituzionale.
Il giudice lavoro annulla il provvedimento ritenendolo illegittimo e impone all’amministrazione il pagamento delle spese di giudizio sostenute dall’impiegato.
La Procura Regionale della Corte dei conti evoca in giudizio il dirigente chiedendo la sua condanna al risarcimento della somma complessiva di €uro 2.138,00 a favore dell’amministrazione, di cui € 1.638,00 a titolo di danno indiretto, ed € 500,00 per danno da disservizio.
La difesa del convenuto chiede invece il rigetto della domanda sostenendo che lo stesso avrebbe affrontato, all’interno della PA, una situazione di lassismo e di disorganizzazione, avviando pertanto un’energica azione volta al richiamo all’osservanza dei doveri di ufficio e insistendo sul comportamento non corretto del dipendente colpito da provvedimento disciplinare per aver ommesso di avvisare i propri superiori competenti ad assumere le misure organizzative utili ed aver indotto in errore l’utenza.
Nel merito, la Conte dei conti afferma che non risultano accertate eventuali disposizioni di servizio impartite dal dirigente per affrontare la fattispecie in esame.
Per quanto riguarda invece l’errore indotto nell’utenza a causa del cartello apposto, il giudice contabile evidenzia che le assenze del personale dovevano essere chiaramente note ai rispettivi dirigenti che assegnano le ferie e dispongono i turni sicché l’affissione dell’avviso, non solo non ha indotto in errore il pubblico, ma anzi ha fornito una corretta informazione che altrimenti sarebbe radicalmente mancata.
Infatti, se il cartello non fosse stato apposto l’ufficio sarebbe rimasto comunque chiuso, senza nessun tipo di comunicazione né di indicazione su come altrimenti il medesimo servizio poteva eventualmente essere svolto da parte di altro personale dell’amministrazione.
Peraltro, non si può nemmeno ritenere che il dipendente, dopo aver inutilmente cercato i propri superiori gerarchici, dovesse rivolgersi direttamente al Dirigente imputato per notiziarlo del fatto che l’ufficio aveva bisogno di una sostituzione ed altrimenti sarebbe rimasto chiuso.
Pertanto la situazione creata è dipesa esclusivamente dalla dirigenza che ha invece tenuto un comportamento macroscopicamente deviante rispetto ai doveri di minima diligenza contestando delle violazioni assolutamente inconsistenti e irrogando una sanzione disciplinare con notevole superficialità ed approssimazione, posto che, a fronte di un accertamento dei fatti con minima diligenza, sarebbe emersa l’insussistenza di elementi per muovere addebiti ed anzi una condotta improntata a scrupolo e prudenza.
Il dirigente è pertanto condannato al pagamento di € 1.638,00 per le spese di lite sostenute dall’amministrazione, per aver agito con colpa grave.
Per contro, l’ulteriore richiesta di risarcimento di danno da disservizio, non essendo suffragata da puntuali elementi probatori, non ha trovato accoglimento.
Simonetta Fabris