In mancanza di un accordo decentrato integrativo sull’individuazione e la destinazione delle risorse decentrate, l’ente locale può decidere unilateralmente in via provvisoria senza che tale comportamento si configuri come “antisindacale”.

Tribunale di Verona, sezione lavoro, 17 marzo 2014.

Il fatto

Un Ente locale approvava, con deliberazione della Giunta, l’individuazione delle risorse decentrate per alcuni anni, nonostante le Organizzazioni  sindacali non avessero sottoscritto il contratto decentrato.

Il Giudindace del procedimento sommario, ex art. 28 dello statuto dei lavoratori, su ricorso delle OO.SS. accertava e dichiarava l’antisindacalità del comportamento dell’Amministrazione e l’illegittimità della delibera adottata limitatamente al punto 3 della sua parte dispositiva (“delibera … di recepire e fare propria l’ipotesi di contrattazione decentrata integrativa 2009 e 2010 come da allegato A … autorizzando il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla relativa sottoscrizione …).

Queste le motivazione del Giudice del procedimento sommario: l’Amministrazione aveva recepito unilateralmente e autoritariamente l’ipotesi di contrattazione decentrata non sottoscritta dalla delegazione sindacale, anche se “l’art. 40 comma 3 del D.Leg.vo 165 del 2001 non consentiva all’Amministrazione un potere sostitutivo di tal fatta. Non era previsto infatti, né in detta disposizione né in altra disposizione di legge che, in caso di mancato accordo, l’ipotesi di accordo formulata dalla delegazione pubblica diventasse ad ogni effetto accordo vincolante. L’art. 40 comma 3 del D.Leg.vo n. 165 consentiva soltanto che si potesse provvedere “medio tempore” in attesa e non in sostituzione della successiva sottoscrizione..”

Detto Giudice aggiungeva, a motivazione della decisione, che “Proprio nell’ottica di un graduale rinnovo della contrattazione, l’art. 65 del D.Lgs n. 150 del 2009 esortava all’adeguamento e prevedeva, quale termine ultimo, oltre il quale il contratto era interamente caducato, il 31.12.2012. Aver recepito quale contratto l’ipotesi di contrattazione decentrata integrativa violava l’art. 65 del D.Leg.vo 150 del 2009 nella parte in cui concedeva termine fino al 31.12.2012 per concludere nuovi accordi integrativi”.

Avverso tale decisione, l’Amministrazione proponeva ricorso al Tribunale – Sezione Lavoro e le Organizzazioni sindacali, di conseguenza, domanda riconvenzionale – incidentale.

La sentenza

Con la sentenza che si annota, il Tribunale ha ammesso, innanzitutto, la domanda riconvenzionale – incidentale delle Organizzazioni sindacali, attenendosi ai principi sostenuti dalla Cassazione a SS.UU. (Cass. n. 20161 del 24.9.2010 rv. 614521; n. 11769 del 5.11.1991 rv. 474503), ma, nel merito, ha revocato il decreto di data 21 aprile 2011 emesso dal Giudice del procedimento sommario e ha rigettato le domande avanzate in via riconvenzionale/incidentale dalle OO.SS.

Commento

Il Giudice ha ritenuto che la deliberazione adottata dall’Ente fosse rimasta nell’ambito consentito dalla legge.

Per giungere a tale conclusione, il Tribunale ha dovuto risolvere la questione relativa alla possibilità o meno dell’ente di provvedere unilateralmente in via provvisoria, ai sensi dell’art. 40 comma 3 ter sulle materie oggetto di mancato accordo, “soltanto dopo la scadenza prevista dall’art. 65 del D.Leg.vo n. 150 del 2009”, ossia dopo il 31 dicembre 2012, oppure anche immediatamente trattandosi di un nuovo contratto.

Il Tribunale ha optato per la seconda soluzione, con una motivazione ineccepibile:

a)     successivamente alla riforma Brunetta del 2009, è intervenuto l’art. 5 del D.Lgs n. 141 del 2011, secondo cui “l’art. 65 commi 1, 2 e 4 del D.Leg.vo n. 150 del 2009 si interpreta nel senso che l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Leg.vo mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto”;

b)    la suddetta disposizione, rientrando nel novero delle disposizioni di legge di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva, come tutte le norme di interpretazione autentica;

c)     alla luce dei chiarimenti interpretativi introdotti dalla suddetta disposizione, i contratti da stipulare dopo la data del 15 novembre 2009, erano immediatamente assoggettati alla applicabilità di tutte le norme del D.Lgs n. 165 del 2001, come modificate dalla riforma Brunetta del 2009 (D.Lgs n. 150 del 2009). Fra queste rientra anche l’art. 40 comma 3 ter del medesimo decreto 165, secondo cui “Al  fine  di  assicurare  la  continuità  e  il  migliore svolgimento   della  funzione  pubblica,  qualora  non  si  raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo,l’amministrazione  interessata  può provvedere, in via provvisoria, sulle  materie  oggetto  del  mancato  accordo,  fino alla successiva …”.

In conclusione, all’Amministrazione era consentito di adottare ogni provvedimento per disciplinare provvisoriamente una materia sulla quale non si era raggiunto l’accordo in sede di contrattazione collettiva, trattandosi di un nuovo contratto adottato dopo il 15 novembre 2009. E, ovviamente, il suo comportamento, diversamente da quanto sostenuto da Giudice del procedimento sommario, non era qualificabile come “antisindacale” ex statuto dei lavoratori.

Giuseppe Panassidi


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